diritto.io

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 9 Sospensione dei termini

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

  1. a) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

  2. b) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a terzi, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa a causa di circostanze imputabili ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata ai sensi di detto articolo 11;

  3. c) una delle parti notificanti o un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi ad un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso dell'ispezione stessa di prestare la sua collaborazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2 di detto regolamento;

  4. d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione.

3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

  1. a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

  2. b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione;

  3. c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

  4. d) nei casi di cui al paragrafo 2, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione.

4. La sospensione del decorso del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo spirare del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Art. 10 Rispetto dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della loro scadenza.

2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della loro scadenza.

3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della sua scadenza.

Capo IV. Esercizio del diritto ad essere sentiti e audizioni

Art. 11 Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto ad essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

  1. a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004;

  2. b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta che non sono parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l'impresa oggetto della concentrazione;

  3. c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui i clienti, i fornitori e i concorrenti, che dimostrino di avervi interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CE) n. 139/2004, ossia in particolare:

    — membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

    — associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

  4. d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Art. 12 Decisioni sulla sospensione dell'operazione di concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detto regolamento e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2.

La Commissione, qualora abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano fatto conoscere il loro punto di vista, la Commissione adotta una decisione definitiva che revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. Qualora le parti non comunichino il loro punto di vista per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Art. 13 Decisioni nel merito

1.

Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2.

La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate di tali obiezioni.

La Commissione impartisce altresì alle altre parti interessate un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate presentano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni sulle obiezioni stesse. Nelle osservazioni scritte possono esporre tutti i fatti e le circostanze a loro noti pertinenti ai fini della propria difesa ed allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione, in un originale e 10 copie, all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza. È inoltre fatta pervenire allo stesso indirizzo una copia elettronica, nel formato indicato dalla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4.

Qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 di detto regolamento, le parti nei confronti delle quali intende adottare la decisione stessa.

Si applicano, per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3.

Art. 14 Audizioni

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle parti notificanti, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CEE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di presentare osservazioni orali in un'audizione ufficiale. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

Art. 15 Svolgimento delle audizioni ufficiali

1. Le audizioni ufficiali sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi per l'audizione ufficiale alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono personalmente oppure nella persona dei propri rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentante anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni ufficiali non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7.

Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione ufficiale.

Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per facilitare l'efficiente organizzazione dell'audizione ufficiale.

8. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta il verbale dell'audizione ufficiale viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti aziendali e altre informazioni riservate.

Art. 16 Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine assegnato. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare ad un'audizione ufficiale. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altri casi.

3. La Commissione può allo stesso modo invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, anche in una audizione ufficiale.

Capo V. Accesso al fascicolo e trattamento delle informazioni riservate

Art. 17 Accesso al fascicolo ed utilizzazione dei documenti

1. Su richiesta, la Commissione concede alle parti alle quali ha indirizzato una comunicazione delle obiezioni di accedere al fascicolo al fine di consentire l'esercizio dei loro diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo l'invio della comunicazione delle obiezioni.

2. La Commissione, su loro richiesta, concede anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni di accedere al fascicolo, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.

3. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende neppure alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime.

4. I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Art. 18 Informazioni riservate

1. Non vengono comunicati o resi accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate la cui divulgazione non sia considerata dalla Commissione necessaria ai fini del procedimento.

2. Chiunque comunichi il suo punto di vista o le sue osservazioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento o fornisca informazioni in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento deve indicare chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

3.

Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.

Capo VI. Impegni proposti dalle imprese interessate

Art. 19 Termini per la presentazione di impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

2.

Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione ai sensi del presente paragrafo a condizione che sia rispettata la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Art. 20 Modalità di presentazione degli impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione in un originale e 10 copie all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza. È inoltre fatta pervenire allo stesso indirizzo una copia elettronica, nel formato indicato dalla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio copia di detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.

1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

2. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.

Art. 20 bis Fiduciari

1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

2. La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Capo VII. Disposizioni varie

Art. 21 Trasmissione di documenti

1. La Commissione può effettuare la trasmissione di documenti e inviti ai destinatari in uno qualsiasi dei seguenti modi:

  1. a) consegna a mano dietro ricevuta;

  2. b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

  3. c) fax con domanda di conferma del ricevimento;

  4. d) telex;

  5. e) posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla trasmissione di documenti alla Commissione da parte delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi.

3. In caso di trasmissione mediante telex, fax o posta elettronica i documenti si presumono pervenuti al destinatario il giorno del loro invio.

Art. 22 Fissazione di termini

Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per preparare le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. Tiene inoltre conto dei giorni lavorativi come pure dei giorni festivi legali del paese di ricevimento della comunicazione della Commissione.

I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Art. 23 Ricevimento di documenti da parte della Commissione

1. A norma delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ulteriori informazioni richieste per completare una notifica devono pervenire alla Commissione all'indirizzo di cui al paragrafo 1.

3. Le osservazioni scritte relative a comunicazioni della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione all'indirizzo di cui al paragrafo 1 prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.

Art. 24 Definizione di giorni lavorativi

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'inizio dell'anno.

Art. 25 Abrogazione e disposizione transitoria

1.

Fatto salvi i paragrafi 2 e 3, il regolamento (CE) n. 447/98 è abrogato con effetto dal 1o maggio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 447/98 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89.

3. Ai fini del paragrafo 2, le sezioni da 1 a 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 447/98 sono sostituite dalle sezioni da 1 a 11 dell'allegato I del presente regolamento. A tale fine i rinvii al regolamento comunitario sulle concentrazioni e al regolamento di applicazione si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni rispettivamente del regolamento (CEE) n. 4064/89 e del regolamento (CE) n. 447/98.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese1 ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/973, in particolare l'articolo 23, sentito il comitato consultivo,

Il regolamento (CEE) n. 4069/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è stato rifuso, apportando sostanziali modifiche a diverse delle sue disposizioni2 Il regolamento (CE) n. 447/984 della Commissione del 1o marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 deve essere a sua volta modificato per tenere conto di dette modifiche. È quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento.

La Commissione ha già adottato disposizioni relative al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza.

Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notificazione ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta, mentre l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notificazione.

Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata.

Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, presentando una richiesta motivata prima di procedere alla sua notificazione, che una concentrazione che soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, secondo il caso. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

Per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni e delle richieste motivate, è opportuno prescrivere l'utilizzazione di appositi formulari.

Poiché dalla notificazione decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.

A fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 139/2004. Occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.

Le disposizioni riguardanti il procedimento della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.

È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere prima della notificazione, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta. Inoltre, dopo la notificazione, essa deve mantenere stretti contatti con tali parti nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame del caso.

In ossequio al principio del diritto di difesa, le parti notificanti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni. Le altre parti interessate devono anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista.

Occorre concedere anche ai terzi che dimostrino di avervi un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne facciano richiesta scritta.

Tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione ufficiale. In caso di urgenza la Commissione deve tuttavia avere la possibilità di procedere immediatamente all'audizione formale delle parti notificanti, delle altre parti interessate o dei terzi.

Occorre precisare i diritti dei soggetti che devono essere sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere.

Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione deve garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione deve poter chiedere alle imprese che presentano documenti o dichiarazioni di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti dalle parti notificanti al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, coi terzi e con le autorità degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, in particolare all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 5, devono essere stabiliti la procedura ed i termini per la presentazione di siffatti impegni, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2 dello stesso regolamento (CE) n. 139/2004.

È inoltre necessario stabilire le norme applicabili a taluni termini impartiti dalla Commissione.

Il comitato consultivo in materia di concentrazioni deve esprimere il proprio parere sulla base di un progetto preliminare di decisione. Detto comitato deve quindi essere consultato a conclusione dell'istruzione del caso. Tuttavia, questa consultazione non deve ostare ad ulteriori eventuali accertamenti da parte della Commissione,

CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione