Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 28/02/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236349 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sansa di oliva - Natura - Sottoprodotto - Esclusione - Natura di rifiuto - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La sansa di oliva ha natura di rifiuto anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che l'All. 10 alla sezione quarta del citato decreto prevede che questa, per essere utilizzata quale combustibile, debba subire una trasformazione preliminare, così da escluderla dalla nozione di sottoprodotto, per il quale lo stesso decreto 152 del 2006 prevede, all'art. 183 lett. n), l'assenza di operazioni preliminari al successivo impiego.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)