Sez. L, Sentenza n. 2406 del 13/06/1975 (Rv. 376278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - LIMITI - NUOVA NORMATIVA PREVIDENZIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - LIMITI - NUOVA NORMATIVA PREVIDENZIALE.*
Poiche la responsabilita, gravante sul datore di lavoro, per danni derivati al prestatore dell'omesso versamento dei contributi per l'Assicurazione per vecchiaia puo essere fatta valere dall'avente diritto prima che la pensione di vecchiaia maturi, gia nel momento in cui, in costanza del rapporto di lavoro, l'omissione si verifica, la prescrizione del diritto non puo decorrere dal momento, successivo, in cui una nuova legge dia nuova disciplina alla materia delle pensioni (nella specie: legge 4 aprile 1952 n 218). (V 3797/69, mass n 344096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)