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Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 15/11/1972 (Rv. 361263 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361263-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*

L'ordine di intervento in giudizio di un terzo, al quale la causa e ritenuta comune, ai sensi dell'art 107 cod proc civ, rientra nella facolta discrezionale del giudice di merito. L'Esercizio di detto potere, se immune da vizi logico-giuridici, non e sindacabile da parte del giudice di appello, ne in Sede di legittimita. (V 2437'64; 678'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)