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Sez. 1, Ordinanza n. 33590 del 22/12/2025 (Rv. 676397-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d’insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell’impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-22
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676397-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)