Sez. L, Sentenza n. 189 del 05/01/2011 (Rv. 615934 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Natura della controversia di lavoro - Incidenza - Sul rito - Sussistenza - Sulla competenza - Esclusione - Conseguenze - Agente di commercio - Attività ricondotta all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - Motivo di ricorso ex art. 360, n. 2, cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE
La natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia valutato, in ordine all'attività svolta da un agente di commercio, la prevalenza dell'apporto personale rispetto all'esistenza di una struttura imprenditoriale, riconducendo la controversia nell'ambito dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito, traducendosi nella richiesta di una diversa valutazione in fatto contrapposta a quella operata nella sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)