Sez. 3 - , Sentenza n. 25042 del 08/10/2019 (Rv. 655177 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Oggetto - Stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa - Ammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12, Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12 bis, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 36, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 10, Decreto Legisl. 12/05/2016 num. 93 art. 6, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 34 bis, Decreto Legisl. 16/03/2018 num. 29 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)