Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 29/04/1977 (Rv. 385349 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE - ISTANZE PER LA LIMITAZIONE DEL CUMULO E LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - TERMINI DI DECADENZA - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE - ISTANZE PER LA LIMITAZIONE DEL CUMULO E LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - TERMINI DI DECADENZA - INAPPLICABILITA.*
La domanda volta ad ottenere in via principale la limitazione del cumulo dell'espropriazione mobiliare con l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art 483 cod proc civ ed, in subordine, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art 496 cod proc civ, non integrando gli estremi dell'opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi, va inquadrata fra le misure speciali, contemplate dagli artt 483, 496, 504 e 508 cod proc civ, intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e percio non soggette ad alcun termine di decadenza. (Conf 2210/67, mass n 329381).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 504, Cod. Proc. Civ. art. 508, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)