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Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007 (Rv. 596388 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Contratto di factoring - Cessione dei crediti - Debitore ceduto - Estraneità al rapporto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596388-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di contratto di "factoring", la cessione è "res inter alios acta" nei confronti del debitore ceduto, il quale rimane estraneo al rapporto relativo, sicchè dalla cessione non derivano obblighi verso il cedente per il debiore ceduto, nei cui confronti non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)