Sez. 5, Sentenza n. 42114 del 04/07/2011 Ud. (dep. 16/11/2011) Rv. 251703 - 01
SPORT | Lesioni - Comportamento agonistico - Causa di giustificazione non codificata - Gioco del calcio - Pugno inferto all'avversario al di fuori dell'ordinaria azione di gioco - Applicabilità - Esclusione.
SPORT
In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)