Sez. 5, Sentenza n. 10068 del 06/06/1980 Ud. (dep. 04/10/1980) Rv. 146124 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - DIFFERENZE FRA LE DUE FIGURE CRIMINOSE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - DIFFERENZE FRA LE DUE FIGURE CRIMINOSE.*
Fra le due ipotesi di reato, quella di cui all'art 216 n 2 e quella di cui all'art 217 lf corrono rilevanti differenze, sia quanto all'elemento materiale, sia quanto all'elemento psicologico. Quanto all'elemento materiale, il primo e un reato di danno e inoltre coinvolge nella condotta punibile anche le scritture facoltative, mentre il secondo e un reato di pericolo presunto, per cui e irrilevante se la ricostruzione possa ugualmente effettuarsi anche aliunde e riguarda soltanto le scritture rese obbligatorie dal codice civile. Per cio che concerne l'elemento psicologico, mentre il primo esige che lo scopo perseguito dall'agente sia indirizzato (dolo) proprio a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, il secondo si accontenta della semplice colpa. Altre differenze riguardano il fatto che l'art 216 si riferisce piuttosto al contenuto sostanziale delle scritture e l'art 217 piuttosto, o almeno prevalentemente, all'osservanza delle formalita prescritte per la loro tenuta (numerazione, bollatura, vidimazione, cancellature, ordine delle annotazioni) e che per il secondo e previsto un termine breve di operativita temporale massima (tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)