Sez. 1, Sentenza n. 13122 del 15/07/2004 (Rv. 574623 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Unico rimedio - Opposizione di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ. - Termine - Decorrenza - Decadenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI
In tema di società cooperative ed in ipotesi di esclusione del socio, l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ. costituisce l'unico rimedio accordato al socio escluso per fare valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; ed una volta decorso tale termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti dalla parte interessata o rilevati dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)