Sez. 3, Sentenza n. 1799 del 06/10/1970 (Rv. 347772 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTI - ESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTI - ESISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Indipendentemente dai numerosi obblighi positivi e negativi dettati dalle leggi speciali e al di fuori dell'ambito di applicazione delle leggi medesime, l'imprenditore, a norma dell'art 2087 cod civ e sempre responsabile civilmente per violazione dell'Obbligo di adottare, nell'Esercizio dell'impresa, quelle cautele che, secondo la particolarita del lavoro, sono richieste per tutelare l'integrita fisica del prestatore di lavoro. Senonche, per affermare la responsabilita dell'imprenditore, non basta che nello svolgimento del rapporto di lavoro un evento dannoso siasi verificato in pregiudizio del prestatore di lavoro, ma occorre anche e sopratutto che tale evento sia ricollegabile ad un colposo comportamento del primo che, per negligenza abbia determinato uno stato di cose tale che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato e la indagine sulla concreta efficienza causale di un determinato comportamento nella produzione dell'evento, in quanto attiene alla valutazione dei fatti acquisiti al processo, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento al riguardo non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2236'69 1329'66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)