Sez. 1, Sentenza n. 20527 del 06/10/2011 (Rv. 619854 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Notificazione del decreto ablativo - Sufficienza ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l'indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 agosto 1971, n. 865, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva.
Riferimenti normativi: Legge 22/08/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/08/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)