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Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari

Testo in vigore al

Art. 30

1. Le Commissioni distrettuali hanno l'obbligo di redigere, per ogni sezione, il verbale delle adunanze indicandovi coloro che sono intervenuti alla seduta, le controversie esaminate e il dispositivo delle decisioni prese.

2. Il funzionario delle imposte o del registro, il contribuente ed i membri hanno facolta' di fare inserire nel verbale le dichiarazioni che ritengono opportune.

Art. 31

1. Quando la Commissione distrettuale intenda valersi della facolta' di accertare o di aumentare i redditi ai sensi dell'art. 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 41 del R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, e dell'art. 39, terzo comma, del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, deve a mezzo dell'Ufficio delle imposte notificare la proposta al contribuente, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, puo' reclamare alla Commissione stessa.

Art. 32

1. Quando la Commissione distrettuale, giudicando in materia di imposte dirette, con la sua decisione confermi in tutto od in parte la tassazione, ma in base ad un titolo diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento, la decisione stessa ha valore di nuova proposta.

Art. 33

1. Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alla Commissione distrettuale, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'Ufficio quanto il contribuente possono chiedere al Presidente che sia fissato il giorno della discussione, il quale non potra' essere protratto oltre il quarantacinquesimo da quello della presentazione della domanda, e sara' quindici giorni prima notificato al richiedente.

Art. 34

1. Le decisioni delle Commissioni distrettuali si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle imposte o del registro.

2. Tale invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'Ufficio ricevente e' restituito alla Segreteria della Commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

Art. 35

1. Le decisioni delle Commissioni distrettuali debbono essere notificate, a cura dell'Ufficio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata all'articolo precedente.

2. La mancata notificazione nel termine predetto produce decadenza dal diritto di appello per l'ufficio, a meno che questo non dimostri, mediante l'elenco restituito dal Comune o la ricevuta della spedizione raccomandata, di avere inviato gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine predetto.

Art. 36

1. La estimazione del reddito complessivo e la determinazione del valore di un fabbricato posto sul territorio di piu' Comuni spettano alla Commissione distrettuale del luogo ove fu presentata la dichiarazione del reddito o l'atto o la denunzia del trasferimento ovvero fu eseguito l'accertamento di ufficio.

2. Quando trattisi di estimazione del reddito, la ripartizione di questo tra i Comuni interessati ai fini della sovrimposta e' eseguita dall'Ufficio presso il quale si e' svolta la procedura di accertamento.

3. L'Ufficio notifica per lettera ai podesta' dei Comuni interessati, direttamente o a mezzo dell'Ufficio entro la cui circoscrizione il comune e' situato, la ripartizione eseguita.

4. Contro il reparto del reddito i podesta', entro trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere alla Commissione distrettuale, provinciale o centrale, secondo che il fabbricato e' posto in comuni dello stesso distretto, o in comuni della stessa provincia non appartenenti allo stesso distretto, o in comuni appartenenti a provincie diverse.

5. Le decisioni delle Commissioni debbono essere notificate ai podesta' nei modi indicati al terzo comma del presente articolo.

Art. 37

1. Il contribuente puo' impugnare la decisione della Commissione di prima istanza avanti la Commissione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

2. L'appello puo' essere presentato all'Ufficio delle imposte o del registro od alla segreteria della Commissione provinciale, che ne rilasceranno ricevuta.

3. Entro lo stesso termine puo' il contribuente ricorrere alla Commissione provinciale per le questioni previste dall'articolo 29 ultimo comma del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 38

1. L'Ufficio che non intende accettare la decisione della Commissione distrettuale puo' impugnarla avanti la Commissione provinciale con atto che deve giungere a quest'ultima entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione al contribuente.

2. Dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'Ufficio deve dare comunicazione al contribuente entro lo stesso termine, salvo che non l'abbia gia' fatto con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza.

Art. 39

1. I ricorsi per controversie di cui al quarto comma dell'articolo 29 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 debbono essere presentati all'Ufficio del registro e sono trasmessi alle competenti Commissioni provinciali con gli opportuni atti istruttori e con le deduzioni dell'Ufficio. Tale invio e' fatto con elenco nominativo delle singole vertenze e degli allegati, redatti in duplice esemplare, di cui uno, firmato dal Presidente, e' restituito dalla segreteria della Commissione con dichiarazione di ricevuta.

2. Qualora il ricorso sia presentato in sede di procedura coattiva di riscossione, contro la quale sia stata fatta dal contribuente opposizione giudiziale, l'invio degli atti alla Commissione per la decisione di merito e' fatta dalle Intendenze, previi gli eventuali provvedimenti urgenti, dei quali informano le Commissioni.

3. Il Procuratore del registro e' tenuto ad informare l'Ispettore compartimentale di ciascun invio di ricorsi alla Commissione, indicandone sommariamente l'oggetto e l'importo controverso Parimenti le Intendenze danno notizia all'Ispettore compartimentale dei ricorsi da esse inviati alla Commissione.

Art. 40

1. Nei giudizi avanti le Commissioni provinciali e' ammesso l'appello incidentale secondo le norme del diritto procedurale comune.

Art. 41

1. Per i ricorsi in appello si segue il procedimento stabilito dal comma secondo dell'art. 23 e dagli articoli 24 a 30, 33, 34 e 35 del presente decreto.

2. L'Ispettore compartimentale od un suo rappresentante ha facolta' di prendere parte alle adunanze della Commissione provinciale.

3. Le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facolta' attribuite alle Commissioni distrettuali dagli articoli suddetti.

4. In nessun caso possono pronunciare la decisione prima che siano decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'appello.

Art. 42

1. In materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale debbono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunciano sopra questioni di diritto.

2. Le decisioni delle Commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili.

Art. 43

1. Per la imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile rimangono ferme le facolta' delle Commissioni distrettuali e provinciali di emettere un'unica decisione per tutti i contribuenti dello stesso comune, e quella dell'Ufficio di notificare la decisione stessa mediante tabella, da pubblicarsi all'albo comunale, ai sensi del R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1576.

Art. 45

1. Contro la decisione della Commissione provinciale il contribuente puo' ricorrere alla Commissione centrale delle imposte dirette, nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

2. Il ricorso puo' essere presentato all'Ufficio od alla Segreteria della Commissione centrale.

3. Puo' del pari ricorrere alla Commissione centrale l'ufficio delle imposte, entro lo stesso termine, osservate le norme degli articoli 35 e 38 per quanto riguarda i termini di notifica e le comunicazioni al contribuente.

Art. 46

1. Nei ricorsi alla Commissione centrale, per i casi ammessi dalla legge, debbono essere esposti il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Art. 48

1. I giudizi avanti la Commissione centrale si svolgono senza intervento ne' della parte ne' del rappresentante della Finanza.

2. L'uno e l'altro espongono le loro ragioni nel ricorso, nel controricorso o nelle memorie aggiunte.

3. Nei casi indicati nell'art. 50 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, la Commissione deve sentire il reclamante che ne abbia fatta espressa richiesta.

4. Il relativo invito deve essere inviato alla parte almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la discussione.

5. Anche nei giudizi davanti alla Commissione centrale e' proponibile, tanto da parte dell'Ufficio che da parte del contribuente, il ricorso incidentale.

6. Tanto l'Ufficio quanto il contribuente possono presentare controricorsi non oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso se il ricorso principale e' fatto dall'Ufficio, e dal ricevimento del ricorso da parte di quest'ultimo se il ricorso principale e' fatto dal contribuente.

7. Puo' tuttavia la Commissione centrale prendere in esame memorie aggiunte dell'Ufficio e del contribuente purche', nel primo caso esse risultino pervenute alla Segreteria almeno sette giorni antecedenti a quello della discussione, e nel secondo caso risulti da apposita ricevuta che ne sia stata fatta contemporaneamente e nel termine predetto, comunicazione all'ufficio.

8. Quando la Commissione centrale rinvii una controversia alla Commissione provinciale per nuovo giudizio, questo deve essere emesso da una sezione competente, diversa da quella che ha adottato la decisione annullata.

9. Ove la decisione annullata sia stata emessa dalla Commissione provinciale in adunanza plenaria o quando manchi altra sezione competente per materia, ovvero concorrano altre particolari circostanze, la Commissione centrale puo' rimandare l'esame della controversia ad altra Commissione provinciale dello stesso compartimento di ispezione superiore.

Art. 49

1. L'Ufficio delle imposte o del registro ha l'obbligo di notificare al ricorrente solo la parte dispositiva della decisione della Commissione.

2. Possono gli interessati chiedere di prendere visione del testo della decisione, e possono altresi' chiedere copia testuale di questa, col pagamento delle tasse e dei diritti stabiliti dalle norme vigenti.

Titolo IV. Segreteria - Locali - Disposizioni diverse.

Art. 50

1. L'Intendente di finanza, previ accordi coi rispettivi Presidenti, nomina ogni anno il segretario il personale di segreteria eventualmente necessario ed il personale di servizio delle Commissioni distrettuali e di quella provinciale.

2. Tali nomine, da farsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 sono revocabili in qualunque periodo dell'anno.

3. Il Ministero delle finanze, ove speciali esigenze del servizio lo richiedano, puo' assegnare temporaneamente alla Segreteria delle Commissioni, nella posizione di comando, personale di ruolo.