diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13093 del 24/06/2016 (Rv. 640148 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Interessi conseguiti nell'ambito dell'impresa a seguito di operazioni infragruppo - Specifica contabilizzazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640148-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, gli interessi attivi (e passivi) costituiscono entrate (o uscite) di ciascun contribuente e debbono essere specificamente conteggiati in virtù dei principi di trasparenza codificati nell'art. 2423 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano fra società del medesimo gruppo, per cui, agli effetti del gruppo, si determina una mera partita di giro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)