Sez. 3, Sentenza n. 965 del 07/04/1970 (Rv. 346429 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CITAZIONE PER LA RICONSEGNA DELLA COSA LOCATA - PRECLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CITAZIONE PER LA RICONSEGNA DELLA COSA LOCATA - PRECLUSIONE.*
La citazione con la quale il locatore conviene in giudizio il conduttore per ottenere la consegna della cosa locata impedisce la tacita riconduzione, desumendosi dall'atto introduttivo del giudizio la inequivoca volonta del locatore di sciogliere il rapporto. (V 172-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)