Sez. 3, Sentenza n. 617 del 08/03/1974 (Rv. 368418 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - 'MERITO DELLA CAUSÀ - NOZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - 'MERITO DELLA CAUSÀ - NOZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'espressione 'meritò usata negli artt 42 e 43 del cod proc civ, al fine di distinguere, in relazione al loro diverso contenuto, le sentenze soggette a regolamento facoltativo di Competenza, deve intendersi in senso ampio, comprendendo sia le questioni sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sia le questioni preliminari di merito e le questioni pregiudiziali diverse da quelle sulla Competenza, il cui esame sia stato compiuto non in funzione della questione di Competenza. (Conf 1564'71, mass n 351954; 916'71, mass n 350822).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)