Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 99 Programma di revisione prudenziale
1. Le autorità competenti adottano, almeno una volta l'anno, un programma di revisione prudenziale per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97. Esso comprende quanto segue:
a) l'illustrazione del modo in cui le autorità competenti intendono esercitare le loro funzioni e allocare le loro risorse;
b) l'indicazione degli enti che saranno soggetti a vigilanza rafforzata e le misure adottate ai fini di detta vigilanza conformemente al paragrafo 3;
c) un programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122.
2. I programmi di revisione prudenziale comprendono i seguenti enti:
a) enti per i quali i risultati delle prove di stress di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettere a) e g), e all'articolo 100 o il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 indicano rischi significativi per la loro solidità finanziaria continua o indicano eventuali violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
c) ogni altro ente per il quale le autorità competenti lo ritengano necessario.
3. Se ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 97, sono adottate, in particolare, le seguenti misure, ove necessario:
a) l'aumento del numero o della frequenza delle ispezioni in loco presso l'ente;
b) la presenza permanente dell'autorità competente presso l'ente;
c) l'obbligo dell'ente di trasmettere segnalazioni supplementari o di trasmetterle con maggiore frequenza;
d) il riesame supplementare o più frequente dei piani operativi, strategici o aziendali dell'ente;
e) i riesami tematici per sorvegliare rischi specifici che potrebbero concretizzarsi.
4. L'adozione di un programma di revisione prudenziale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio conformemente all'articolo 52, paragrafo 3.
Art. 100 Prove di stress prudenziali
1. Le autorità competenti effettuano ove opportuno, ma almeno una volta l'anno, prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, per facilitare il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97.
2. L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali.
Art. 101 Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni
1. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte degli enti dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tali metodi per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013. Esse prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività di un ente e all'applicazione dei predetti metodi a nuovi prodotti. Se si individuano carenze sostanziali nella cattura dei rischi mediante il metodo interno di un ente, le autorità competenti assicurano che esse vengano corrette o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale, oppure adottando altre misure adeguate ed efficaci.
2. Le autorità competenti riesaminano e valutano in particolare se l'ente utilizzi tecniche e pratiche ben sviluppate e aggiornate per tali metodi.
3. Se per un modello interno di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che il modello non è o non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad utilizzare il modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato immediatamente.
4. Se un ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare un metodo che richiede l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tale metodo per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non soddisfa più i requisiti per l'applicazione di tale metodo, le autorità competenti esigono che l'ente dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che l'effetto della non conformità non è significativo, se del caso, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 o presenti un piano mirante a ripristinare tempestivamente l'osservanza dei requisiti e fissano un termine per la sua attuazione. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato. Se è improbabile che l'ente sia in grado di ripristinare la conformità entro un termine adeguato e, se del caso, non abbia dimostrato in modo soddisfacente che l'effetto della non conformità non è significativo, l'autorizzazione ad utilizzare il metodo è revocata o limitata ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.
5.
Al fine di promuovere l'uniforme solidità dei metodi interni all'interno dell'Unione, l'ABE analizza i metodi interni dei diversi enti, compresi l'uniformità nell'attuazione della definizione di default e il modo in cui gli enti trattano rischi o esposizioni simili.
L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenenti parametri di riferimento sulla base di detta analisi.
Le autorità competenti tengono conto della predetta analisi e dei predetti parametri di riferimento per il riesame delle autorizzazioni all'utilizzo di modelli interni concesse agli enti.
Sezione IV. Misure e poteri di vigilanza
Art. 102 Misure di vigilanza
1. Le autorità competenti esigono che un ente adotti con anticipo le misure necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero presentarsi nei seguenti casi:
a) l'ente non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l'ente violi i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013 entro i successivi dodici mesi.
2. Ai fini del paragrafo 1, i poteri delle autorità competenti includono quelli di cui all'articolo 104.
Art. 103 Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili
Art. 104 Poteri di vigilanza
1. Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:
a) esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;
b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;
c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;
g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;
k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
l) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, le autorità competenti possono imporre agli enti obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se il pertinente requisito è adeguato e proporzionato in relazione alla finalità per cui le informazioni sono richieste e tali informazioni non costituiscono una duplicazione.
Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.
L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
Art. 104 bis Requisito di fondi propri aggiuntivi
1.
Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:
a) l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio18;
b) l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;
c) le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
d) dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
e) l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;
f) altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.
Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si considera che i rischi o gli elementi di rischio non siano coperti o non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, solo se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente, tenendo conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, della presente direttiva sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:
a) i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;
b) i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
3.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a),come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
4.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:
a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.
In deroga al primo e al secondo comma, l’autorità competente può chiedere all’ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’ente.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) il requisito combinato di riserva di capitale;
c) gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.
5. L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tale giustificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include una indicazione specifica dei motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sui fondi propri aggiuntivi non è più considerata sufficiente.
Art. 104 ter Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi
1. Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73, gli enti fissano il loro capitale interno a un livello adeguato di fondi propri sufficiente per coprire tutti i rischi cui è esposto un ente e per garantire che i fondi propri dell'ente possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.
2.
Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale interno fissato da ciascun ente a norma del paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.
In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.
3.
Le autorità competenti comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.
Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli orientamenti delle autorità competenti sui fondi propri aggiuntivi a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono specifici per ente. Gli orientamenti possono coprire i rischi affrontati dal requisito di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), unicamente nella misura in cui detti orientamenti contemplino gli aspetti di quei rischi che non sono già coperti a titolo di tale requisito.
5.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
6. Il mancato rispetto degli orientamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo qualora un ente soddisfi i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, il pertinente requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e, a seconda dei casi, il requisito combinato di riserva di capitale o il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non attiva i limiti di cui all'articolo 141 o all'articolo 141 ter della presente direttiva.
Art. 104 quater Collaborazione con le autorità di risoluzione
Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.
Art. 105 Requisiti specifici in materia di liquidità
Ai fini della determinazione del livello appropriato di requisiti in materia di liquidità sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia necessario imporre un requisito specifico in materia di liquidità per catturare i rischi di liquidità ai quali un ente è o può essere esposto, tenendo in considerazione quanto segue:
a) il particolare modello imprenditoriale dell'ente;
b) i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui alla sezione II e in particolare all'articolo 86;
c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 97;
d)
In particolare, fatto salvo l'articolo 67, le autorità competenti dovrebbero considerare la necessità di applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali, il cui livello è sostanzialmente correlato al divario tra l'effettiva posizione di liquidità di un ente e i requisiti in materia di liquidità e di finanziamento stabile definiti a livello nazionale o di Unione.
Art. 106 Requisiti specifici in materia di pubblicazione
1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:
a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione;
b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio.
2. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura dell'organizzazione del gruppo di enti, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 1 e all'articolo 109, paragrafo 2.
Art. 107 Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza
1.
Le autorità competenti informano l'ABE:
a) del funzionamento del loro processo di revisione e di valutazione di cui all'articolo 97;
b) della metodologia utilizzata come base per le decisioni di cui agli articoli 98, 100, 101, 102, 104 e 105 sul processo di cui alla lettera a).
L'ABE valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Essa può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti per completare la sua valutazione in misura proporzionata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2.
L'ABE riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell'applicazione del presente capo tra Stati membri.
Al fine di aumentare il livello di tale convergenza, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna degli enti e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 97 e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 76 a 87, in particolare in relazione al rischio di concentrazione conformemente all'articolo 81.
Sezione V. Livello di applicazione
Art. 108 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno
1.
Le autorità competenti esigono che ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013 si conformino su base individuale agli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva.
Le autorità competenti possono esentare un ente creditizio dagli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di cui all'articolo 73 della presente direttiva si applicano su base individuale.
2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri in uno Stato membro, nella misura e secondo le modalità stabilite nella parte uno, titolo II, capo 2, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di rispettare gli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva su base consolidata.
3.
4. Le autorità competenti impongono agli enti che sono filiazioni di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 73 su base subconsolidata qualora tali enti, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure detengano una partecipazione.
Art. 109 Dispositivi, processi e meccanismi degli enti
1. Le autorità competenti impongono agli enti di conformarsi agli obblighi stabiliti alla sezione II del presente capo su base individuale, a meno che le autorità competenti non si avvalgano della deroga di cui all' articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari offshore. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono inoltre coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. Le filiazioni che non sono soggette alla presente direttiva devono rispettare i requisiti settoriali loro pertinenti su base individuale.
3. Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.
4. I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:
a) filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;
b) filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:
a) la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e
b) tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.
Art. 110 Revisione e valutazione e misure di vigilanza
1. Le autorità competenti applicano il processo di revisione e di valutazione di cui alla sezione III del presente capo e le misure di vigilanza di cui alla sezione IV del presente capo conformemente con il livello di applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2.
Capo 3. Vigilanza su base consolidata
Sezione I. Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata
Art. 111 Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
1. Se l’impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell’UE su base individuale. Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull’impresa d’investimento madre nell’UE, su base individuale. Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
2. Se l’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’ente creditizio o sull’impresa di investimento su base individuale.
3. Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell’Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:
a) dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;
b) dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o
c) dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio.
4. Se il consolidamento è richiesto a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio, dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.
5. In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l’autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente. In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un’autorità competente vigila su base individuale su più di un’impresa di investimento all’interno di un gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all’interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato.
6. In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l’applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti creditizi o imprese di investimento interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente creditizio o l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.
7. Le autorità competenti notificano senza ritardo alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.
Art. 112 Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata
1. In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata esercita le seguenti funzioni:
a) coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;
b) pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, anche in relazione alle attività di cui al titolo VII, capo 3, in collaborazione con le autorità competenti interessate;
c) pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in collaborazione con le autorità competenti interessate e, se necessario, con le banche centrali del SEBC, in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti per facilitare la gestione delle crisi.
2.
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 1 o se le autorità competenti non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza, a norma all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
3. La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo comprende le misure eccezionali di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 117, paragrafo 4, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.
Art. 113 Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:
a) sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;
b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;
c) su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.
2.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:
a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;
b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
c) ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
3.
Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.
Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.
4.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 114 Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
1.
Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, l’autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo VII, capo 1, sezione 2, della presente direttiva e, laddove applicabile, il titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, ne informa non appena possibile l’ABE e le autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.
Se una banca centrale del SEBC viene a conoscenza di una delle situazioni descritte al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 112 e l'ABE.
Se possibile, l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione già esistenti.
2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità di vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.
Art. 115 Accordi di coordinamento e cooperazione
1.
Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.
Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.
2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza sulla filiazione conformemente alla presente direttiva. L'ABE è informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.
3. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis, gli accordi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conclusi anche con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre.
Art. 116 Collegi delle autorità di vigilanza
1.
L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 112 e 113 e all'articolo 114, paragrafo 1 e, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso.
L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
a) scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b) accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
c) definire i programmi di revisione prudenziale di cui all'articolo 99 sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 97;
d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 114 e all'articolo 117, paragrafo 3;
e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo uniforme in tutte le entità di un gruppo di enti, fatte salve le opzioni e le discrezionalità consentite dal diritto dell'Unione;
f) applicare l'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.
1 bis. Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e all'articolo 115, paragrafo 1, della presente direttiva, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce altresì collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.
2. Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 115, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
8. La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 7, nonché degli obblighi di cui all'articolo 51, paragrafo 2.
9.
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.
In caso di disaccordo tra le autorità competenti sul funzionamento dei collegi di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi di vigilanza a norma del presente articolo l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.