Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 giugno 1964, cause riunite C-94/63 e C-96/63
Epigrafe
Nelle cause promosse dal
sig. Pierre Bernusset, dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea,
con l' avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen 6,
ricorrente
contro
la Comunità Economica Europea e la Commissione di detta Comunità,
rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis de la Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz 2,
convenuta
aventi rispettivamente ad oggetto
la causa 94-63 : l'annullamento della decisione dell'8 luglio 1963 con cui la Commissione della C.E.E. ha assegnato al sig. Edoardo Volpi il posto di assistente presso la Direzione generale dell'amministrazione, dichiarato vacante con avviso n. 546;
la causa 96-63 : l'annullamento della decisione del 3 luglio 1963 con cui la Commissione della C.E.E. ha assegnato al sig. Dieter Rogalla il posto di amministratore principale presso la Direzione generale dell'amministrazione, dichiarato vacante con avviso n. 515,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
composta dai signori
Ch. L. Hammes (relatore), Presidente
R. Rossi e R. Lecourt, giudici
Avvocato generale : K. Roemer
Cancelliere : A. Van Houtte
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Gli antefatti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › CAUSA 94-63
paragrafo 1
Con avviso n. 546, pubblicato nel Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E., n. 29 del 29 marzo 1963, veniva dichiarato vacante un posto di assistente di grado A/4, presso la Direzione generale dell'amministrazione.
paragrafo 2
L'avviso precisava la natura delle funzioni e i requisiti richiesti; gli interessati erano invitati a presentare la loro candidatura entro il 12 aprile 1963.
paragrafo 3
Alla Direzione generale dell'amministrazione pervenivano sette candidature, fra cui quelle del ricorrente e del sig. Volpi, entrambi collocati al grado A/5.
paragrafo 4
L'8 luglio 1963, in esito a procedimento scritto, la Commissione decideva di assegnare il posto vacante al sig. Volpi, promovendolo al grado A/4 con effetto dal 1o aprile 1963; la decisione rimaneva affissa presso gli uffici della Commissione dall'8 al 15 agosto 1963.
paragrafo 5
Con atto depositato in cancelleria il 28 ottobre 1963, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina del sig. Volpi.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › CA USA 96-63
paragrafo 1
Con avviso n. 515, pubblicato nel Bolletino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E., n. 23 del 22 febbraio 1963, veniva dichiarato vacante un posto di amministratore principale, di grado A/4, presso la Direzione generale dell'amministrazione, Divisione «Amministrazione del personale».
paragrafo 2
L'avviso precisava la natura delle funzioni e i requisiti richiesti; gli interessati erano invitati a presentare la loro candidatura entro l'8 marzo 1963.
paragrafo 3
La Direzione generale dell'amministrazione riceveva undici candidature, fra cui quelle del ricorrente e del sig. Rogalla, entrambi collocati al grado A/5.
paragrafo 4
Il 3 luglio 1963 la Commissione decideva di «trasferire» interinalmente il Rogalla al posto vacante, promovendolo al grado A/4 con effetto dal 1o novembre 1963.
paragrafo 5
Con atto depositato in cancelleria il 28 ottobre 1963, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina del Rogalla.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia
paragrafo 2
nella causa 94-63 :
«dichiarare nulla e priva di effetto la decisione con cui il sig. E. V. è stato nominato al posto di grado A/4 di cui l'avviso di posto vacante n. 546»;
nella causa 96-63 :
«dichiarare nulla e priva di effetto la decisione con cui il sig. D. R. è stato nominato al posto di grado A/4 di cui l'avviso di posto vacante n. 515»;
in entrambe le cause :
«porre a carico della Comunità Economica Europea e, se del caso, della Commissione, tutte le spese del giudizio; dare atto al ricorrente che egli si riserva di elevare in corso di causa tutte le ulteriori censure in fatto e in diritto che si rivelassero necessarie onde ribattere agli argomenti dedotti dalle controparti ed ai documenti da esse eventualmente prodotti».
paragrafo 3
Nelle repliche, il ricorrente ha concluso
paragrafo 4
«piaccia alla Corte
dichiarare le domande ricevibili e fondate;
in subordino, chiedere alla controparte di esibire l'intero fascicolo sottoposto alla Commissione e in ispecie, a titolo puramente esemplificativo,
1o La proposta del segretario esecutivo,
2o Il pareri dell'Amministrazione,
3o I fascicoli personali dei candidati».
paragrafo 5
La convenuta ha concluso, in entrambe le cause,
paragrafo 6
«piaccia alla Corte
dichiarare infondato il ricorso;
porre le spese a carico del ricorrente in conformità alle norme vigenti».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ DEI RICORSI E SULL'IDENTITÀ DELLA CONVENUTA
paragrafo 1
Il ricorrente dichiara di aver diretto i ricorsi congiuntamente contro la Comunità Economica Europea e contro la Commissione della stessa per il motivo che, pur tenendo conto delle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 25-60 e della giurisprudenza della Corte, egli ha voluto attenersi all'articolo 91 dello Statuto del personale e al tempo stesso rendere possibile che si tenga conto dei lavori preparatori dei regolamenti dei Consigli relativi allo Statuto del personale.
paragrafo 2
La convenuta tace su questo punto e non contesta la ricevibilità dei ricorsi.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › Censure comuni ai due ricorsi › 1. Violazione dell'articolo 110 : mancanza di disposizioni generali d'attuazione per l'articolo 45.
paragrafo 1
Il ricorrente assume che le decisioni impugnate sono nulle in quanto violano l'articolo 110 dello Statuto del personale: per l'attuazione dell'articolo 45, n. 1 dello Statuto avrebbero dovuto essere emanate disposizioni generali da adottarsi dopo aver sentito il Comitato del personale e previo parere del Comitato dello Statuto, e da portarsi a conoscenza dei dipendenti.
paragrafo 2
La materia delle promozioni sarebbe talmente importante da non poter essere disciplinata d'autorità, senza consultare o sentire, in conformità all'articolo 110, il Comitato del personale — il quale è chiamato a tutelare gli interessi dei dipendenti nel loro complesso — e il Comitato dello Statuto, organo incaricato di garantire il coordinamento e l'armonizzazione tra le varie Istituzioni.
paragrafo 3
L'articolo 45 non sarebbe del resto una disposizione auto-sufficiente; nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe tenuta ad osservare due forme prescritte ad substantiam : l'esame comparativo del merito dei dipendenti promovibili e l'esame comparativo delle note di qualifica degli stessi.
paragrafo 4
Dette note sono contemplate nell'articolo 43 dello Statuto il quale si richiama espressamente all'articolo 110; esse dovrebbero quindi essere compilate secondo le modalità indicate in quest'ultimo articolo.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che l'articolo 45, n. 1 è una disposizione autosufficiente, cioè applicabile senza che sia necessario completarla con disposizioni d'attuazione; tutte le condizioni necessarie per la promozione vi sono stabilite.
paragrafo 6
La promozione ha luogo esclusivamente a scelta, previo esame del merito dei dipendenti promovibili; l'autorità che ha il potere di nomina, cui lo Statuto attribuisce poteri discrezionali, potrebbe effettuare detto esame comparativo senza bisogno di un regolamento generale che ne precisi le modalità.
paragrafo 7
Dal richiamo all'articolo 110 contenuto nell'articolo 43 non si potrebbe inferire che l'esame comparativo contemplato nell'articolo 45 debba essere anch'esso disciplinato da un regolamento d'attuazione dello Statuto.
paragrafo 8
Non-essendo stato ancora deciso in qual modo le note di qualifica debbano essere compilate, nel momento in cui le decisioni impugnate sono state adottate non esistevano note di cui si potesse tener conto. Nel frattempo le Istituzioni hanno dovuto effettuare delle promozioni limitandosi, per necessità, all'esame comparativo dei meriti.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › Censure comuni ai due ricorsi › 2. Violazione dell'articolo 5, n. 4 : mancata descrizione delle funzioni e delle attribuzioni degli impieghi
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che le decisioni impugnate sono nulle, essendo state adottate in violazione dell'articolo 5, n. 4 dello Statuto: sarebbe impossibile apprezzare l'idoneità di un dipendente ad occupare un posto determinato qualora le funzioni e le attribuzioni inerenti al posto non siano state previamente descritte ai sensi dell'articolo 5, vale a dire dopo aver sentito il Comitato dello Statuto ed eventualmente dopo aver consultato il Comitato del personale.
paragrafo 2
La Commissione sarebbe la sola responsabile del ritardo verificatosi in questa materia e non potrebbe far carico che a se stessa di essersi posta nell'impossibilità di effettuare delle promozioni senza violare la legge.
paragrafo 3
Le esigenze del servizio non avrebbero reso necessario provvedere immediatamente ai posti vacanti: sarebbe stato possibile valersi di ausiliari o di incarichi interinali.
paragrafo 4
Sarebbe arbitraria la distinzione che la convenuta vuol fare tra la descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 dello Statuto e. la descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso di posto vacante: per stabilire se i candidati possiedano i requisiti richiesti si dovrebbe tener conto della descrizione teorica dell'impiego di cui trattasi e delle capacità concrete dei candidati; se si vuole far salvo il principio dell'uguaglianza, sarebbe però necessario provvedere previamente alla descrizione teorica in confor-mità alle norme vigenti.
paragrafo 5
Circa l'asserita identità fra la descrizione contenuta nell'avviso di posto vacante e quella contemplata nell'articolo 5 dello Statuto, si tratterebbe di una semplice supposizione.
paragrafo 6
La convenuta interpreta questa censura nel senso che qualsiasi promozione o nomina avrebbe dovuto essere sospesa fino a che l'Istituzione non avesse proceduto alla descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5; ciò avrebbe avuto la conseguenza di paralizzare l'attività della Comunità, essendo detta descrizione un compito di lunga lena. Le esigenze del servizio imponevano invece di provvedere immediatamente ai posti vacanti.
paragrafo 7
Il ricorrente confonderebbe in realtà la descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso di posto vacante con la descrizione delle funzioni prescritta dall'articolo 5 dello Statuto onde consentire la classificazione degli impieghi.
paragrafo 8
Nella specie, non si sarebbe trattato di stabilire in astratto se i candidati fossero in grado di esercitare le funzioni di assistente o di amministratore principale, bensì di scegliere in concreto il candidato più idoneo ad esercitare le funzioni descritte negli avvisi di posto vacante nn. 546 e 515; pure in mancanza della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego, descrizione contemplata nell'articolo 5, l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata in grado di valutare le attitudini dei candidati.
paragrafo 9
La convenuta rileva ancora che la descrizione delle funzioni adottata dalla Commissione in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto non è in contrasto con quella contenuta nei suddetti avvisi di posto vacante e che se tale descrizione fosse stata adottata prima delle promozioni di cui è causa, l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe avuto a sua disposizione altri elementi di valutazione all'infuori di quelli che figuravano negli avvisi.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › Censure comuni ai due ricorsi › 3. Violazione dell'articolo 45, n. 1 : mancanza di criteri predeterminati in materia di promozioni
paragrafo 1
Il ricorrente si duole che nelle decisioni impugnate la Commissione abbia violato l'articolo 45, n. 1, primo comma dello Statuto, non avendo essa fissato, anticipatamente e indipendentemente dalle promozioni di cui trattasi, i criteri per la scelta del dipendente più idoneo a coprire ciascun posto.
paragrafo 2
Solo la determinazione in via preliminare dei criteri di valutazione e dell'importanza relativa di ciascuno di essi potrebbe garantire la scrupulosa applicazione dell'articolo 27 dello Statuto e impedire ogni sviamento di potere.
paragrafo 3
Se l'articolo 45 attribuisce alla Commissione poteri discrezionali, esso prevede del pari l'esame comparativo dei meriti in base alle note di qualifica. Sarebbe inconcepibile che non esista un sistema obiettivo e predeterminato di cui i dipendenti abbiano conoscenza in via preliminare.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che il ricorrente pretende di imporre alla Commissione un obbligo che non è prescritto, né espressamente né implicitamente, dallo Statuto. La determinazione dei criteri non aggiungerebbe alcuna ulteriore garanzia a quelle già offerte ai dipendenti, ovvero limiterebbe gli ampi poteri discrezionali attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina dall'articolo 45, n. 1, e sarebbe quindi illegittima.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › Censure comuni ai due ricorsi › 4. Violazione dell'articolo 25, primo comma : difetto di motivazione
paragrafo 1
Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni impugnate per difetto di motivazione.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 25 dello Statuto, qualsiasi decisione «pregiudizievole», anzi qualsiasi decisione adottata intuitu personae, dev'essere motivata; la mancata promozione lede il candidato e dovrebbe essere quindi motivata in modo da consentire a quest'ultimo di accertare se i suoi interessi legittimi siano stati rispettati, e alla Corte di controllare la legittimità della mancata promozione.
paragrafo 3
La stessa convenuta avrebbe ammesso che gli atti impugnati sono lesivi per il ricorrente, non avendo essa sollevato alcuna eccezione d'irricevibilità.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che l'articolo 25 dello Statuto prescrive la motivazione soltanto per le decisioni individuali adottate a carico dei dipendenti. Una decisione di nomina o di promozione è senza dubbio una decisione individuale nei confronti del dipendente nominato o promosso, ma non è per lui lesiva e non va quindi motivata.
paragrafo 5
L'autorità che ha il potere di nomina non sarebbe tenuta ad adottare decisioni individuali nei confronti di ciascuno dei candidati non promossi; senza dubbio, la promozione di un altro candidato può essere interpretata come un rifiuto implicito nei loro confronti: detto rifiuto non dovrebbe tuttavia concretarsi in una serie di provvedimenti individuali né, dato il suo carattere implicito, dovrebbe essere motivato.
paragrafo 6
Sarebbe assurdo pretendere che la decisione positiva di promozione sia accompagnata da tante decisioni negative quanti sono i candidati, cioè i dipendenti aventi non già diritto, ma semplice-mente una legittima aspettativa alla promozione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › Censure comuni ai due ricorsi › 5. Violazione dell'articolo 45, n. 1 : assenza o insufficienza dell'esame comparativo del merito dei candidati
paragrafo 1
Il ricorrente assume non essere provato che la Commissione, nonostante l'obbligo impostole dall'articolo 45 dello Statuto, abbia proceduto all'esame comparativo del merito dei dipendenti promovibili e delle loro note di qualifica.
paragrafo 2
Spetterebbe alla convenuta di provare d'avere affettuato detto esame e a tale scopo essa dovrebbe esibire i verbali della seduta della Commissione in cui è stata adottata la decisione o, quanto meno, i documenti relativi al procedimento scritto, qualora esso abbia avuto luogo.
paragrafo 3
La convenuta ha ammesso di non avere esaminato le note di qualifica. Gli argomenti da essa addotti onde giustificare la mancanza delle note sarebbero inconferenti sotto il profilo del controllo di legittimità.
paragrafo 4
Le garanzie contemplate negli articoli 53 e 45 dello Statuto costituirebbero la contropartita dei poteri discrezionali di cui la Commissione dispone in materia di promozioni; essa è tenuta a rispettarli.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che gli atti amministrativi si presumono legittimi e che l'onere della prova può essere invertito soltanto qualora vengano forniti seri indizi del contrario, il che nella specie non è avvenuto.
paragrafo 6
La Commissione avrebbe infatti posto a raffronto le qualifiche e i meriti di tutti i candidati, prima di scegliere il più idoneo.
paragrafo 7
D'altro lato, l'assenza di note di qualifica non renderebbe illegittime le promozioni effettuate; l'articolo 45 non vieterebbe affatto di effettuare le promozioni richieste dalle esigenze del servizio qualora, date le circostanze, non esistano ancora le note di qualifica contemplate nell'articolo 43.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › CENSURE PECULIARI AI SINGOLI RICORSI › CAUSA 94-63 › 1. Violazione dell'articolo 25, secondo comma : mancata pubblicazione della decisione impugnata
paragrafo 1
Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, non essendo essa stata immediatamente affissa negli uffici della Commissione, né pubblicata nel Bollettino mensile per il personale della Comunità.
paragrafo 2
La promozione sarebbe il tipico atto che si perfeziona solo dopo che siano state compiute tutte le prescritte formalità; la pubblicazione sarebbe un elemento intrinseco della validità dell'atto.
paragrafo 3
La convenuta rileva anzitutto che la decisione impugnata è stata in realtà pubblicata.
paragrafo 4
Essa oppone quindi che la pubblicazione non è una forma prescritta ad substantiam, la cui mancanza renda illegittima la decisione di nomina; si tratterebbe di una formalità accessoria cui è soggetto l'atto già perfezionato: in caso di ritardo o di mancanza assoluta di essa l'atto rimarrebbe valido.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › CENSURE PECULIARI AI SINGOLI RICORSI › CAUSA 94-63 › 2. Violazione delle norme del procedimento scritto
paragrafo 1
Nella replica, il ricorrente eleva un'ulteriore censura, suddivisa in tre capi :
paragrafo 2
a) La Commissione, la quale pretende di essersi valsa del pro-cedimento scritto, avrebbe dovuto stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 11 del proprio regolamento interno; se non lo ha fatto, come minimo essa è incorsa in una violazione di forme essenziali ovvero in una violazione di norme giuridiche relative all'applicazione del Trattato.
b) La Commissione avrebbe dovuto motivare la deroga all'articolo 2 del proprio regolamente interno il quale stabilisce che, come regola generale, essa delibera in seduta.
c) La Commissione ha deliberato su iniziativa del segretario esecutivo, mentre l'articolo 11, primo comma, del regolamento interno stabilisce che le delibere per iscritto devono intervenire su proposta di uno dei membri della Commissione.
paragrafo 3
A questa triplice censura, la convenuta ribatte sostanzialmente :
paragrafo 4
a) Il primo capo è infondato in fatto; la Commissione ha mantenuto in vigore, dopo l'adozione del regolamento interno, le modalità d'applicazione del procedimento scritto stabilite l'8 dicembre 1960 e le ha applicate nella specie.
b) Il combinato disposto degli articoli 2 e 11 del regolamento interno mostra che questo lascia libera la Commissione di stabilire, di volta in volta, se la delibera verrà presa in seduta ovvero per iscritto, a condizione che il procedimento scritto non diventi la regola; la Commissione, qualora ritenga opportuno valersi del pro-cedimento scritto, non è tenuta a indicarne i motivi.
c) La proposta adottata nella specie è senza dubbio una proposta del Presidente della Commissione; il segretario esecutivo si è limitato ad avviare, secondo le istruzioni ricevute, il procedimento scritto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › CENSURE PECULIARI AI SINGOLI RICORSI › CAUSA 94-63 › CAUSA 96-63 › 1. Sviamento di potere con violazione dell'articolo 45, in relazione all'articolo 108
paragrafo 1
Il ricorrente assume che alla decisione impugnata è stato dato effetto dal 1o novembre 1963 al solo scopo di eludere il preciso disposto dell'articolo 45, secondo il quale un dipendente può essere promosso soltanto dopo aver maturato un'anzianità di due anni nel grado.
paragrafo 2
Consentire all'autorità che ha il potere di nomina di violare detta norma, assolutamente chiara, significherebbe permetterle di disporre anticipatamente dei posti, il che sarebbe gravemente lesivo per gli interessi di tutti i dipendenti, i quali hanno diritto di percorrere una carriera normale.
paragrafo 3
Nessuna circostanza eccezionale sarebbe atta a giustificare una siffatta violazione dello Statuto; nella specie, poi, mancherebbe qualsiasi motivazione su questo punto.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che, in conformità all'articolo 108 dello Statuto, l'avviso di posto vacante non richiedeva i due anni di anzianità di grado.
paragrafo 5
L'avviso di posto vacante è stato pubblicato, e le candidature sono state presentate, prima del 31 marzo 1963, cioè mentre l'articolo 108 ancora vigeva. Giuridicamente, il Rogalla avrebbe potuto essere promosso entro detta data. La Commissione non ha potuto farlo per un complesso di circostanze: in vista della facoltà eccezionale offertale da una disposizione transitoria dello Statuto, essa avrebbe validamente adottato a posteriori la decisione impugnata, pur dandole effetto soltanto dal 1o novembre 1963, cioè dal giorno in cui il Rogalla avrebbe maturato i due anni di anzianità di grado.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › CENSURE PECULIARI AI SINGOLI RICORSI › CAUSA 94-63 › CAUSA 96-63 › 2. Sviamento di potere mediante violazione dell'articolo 45
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il Rogalla è stato promosso unicamente in considerazione della sua nazionalità, in base al criterio della ripartizione geografica, mentre l'articolo 45 non contiene alcun richiamo a detto criterio, contemplato nell'articolo 27.
paragrafo 2
La Commissione non avrebbe agito nell'interesse del servizio, bensì per motivi politici: per la sua preparazione e per la sua esperienza, il ricorrente avrebbe titoli superiori a quelli del Rogalla.
paragrafo 3
La convenuta sostiene invece di aver scelto il Rogalla avendolo ritenuto il più idoneo ad occupare il posto vacante.
paragrafo 4
Senza contestare i meriti degli altri candidati, in ispecie quelli del ricorrente, la Commissione avrebbe preferito il Rogalla in considerazione della sua conoscenza teorica e pratica delle norme tedesche relative ai pubblici impiegati: a parità di merito, la Commissione avrebbe senza dubbio il diritto di scegliere il candidato le cui cognizioni siano particolarmente utili al buon funzionamento del servizio; questo giudizio sarebbe sottratto al controllo della Corte. L'asserito sviamento di potere non sarebbe stato quindi provato.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta delle cause 94-63 e 96-63 si è svolta ritualmente. Il 12 marzo 1964 la Seconda Sezione della Corte, alla quale le due cause sono state assegnate in conformità alla decisione della Corte in data 9 ottobre 1963(G.U. del 29 ottobre 1963, p. 2598), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Con ordinanza 7 aprile 1964 la Seconda Sezione, sentito l'avvocato generale, ha disposto la riunione delle due cause ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 3
All'udienza del 22 aprile 1964 le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno prodotto documenti. All'udienza del 5 maggio l'avvocato generale Roemer ha concluso per l'annullamento delle due decisioni impugnate.
SENTENZA › IN DIRITTO › A — Sull'identità della convenuta e sulla ricevibilità dei ricorsi
paragrafo 1
I ricorsi sono diretti contro la Comunità Economica Europea e «se del caso» contro la Commissione di detta Comunità. Si deve quindi stabilire contro quale delle due convenute il ricorso sia effettivamente diretto. A norma dell'articolo 179 del Trattato C.E.E., «la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia fra la Comunità e i dipendenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dalle norme applicabili a questi ultimi». L'espressione «condizioni determinate dallo Statuto» implica necessariamente che l'autorità che ha il potere di nomina — la quale nei confronti dei dipendenti esercita i poteri del datore di lavoro — ha veste per stare in giudizio. Nella specie, detta autorità è la Commissione della C.E.E.
paragrafo 2
Questo ragionamento trova conferma nello Statuto del personale della C.E.E. L'articolo 91 di questo fa seguito, nel titolo VII intitolato «Mezzi di ricorso», all'articolo 90 che disciplina il ricorso gerarchico, ricorso che, per motivi di logica e di opportunità, dovrebbe sempre precedere il ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico va presentato all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione da cui dipende il ricorrente.
paragrafo 3
In mancanza di contrarie disposizioni, il ricorso giurisdizionale, contemplato nell'articolo 91, deve ritenersi disciplinato da norme analoghe ed essere diretto contro la stessa autorità. I ricorsi vanno quindi considerati come diretti contro la Commissione.
paragrafo 4
La ricevibilità dei ricorsi non è stata contestata dalla convenuta, né dà luogo a rilievi d'ufficio.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Censure comuni ai due ricorsi › 1. SULLA PRIMA CENSURA
paragrafo 1
I ricorsi mirano all'annullamento della promozione del sig. Volpi ad assistente presso la Direzione generale dell'amministrazione e, rispettivamente, del trasferimento con promozione del sig. Rogalla al posto di amministratore principale presso la stessa Direzione generale; tanto l'una quanto l'altro sarebbero stati effettuati in violazione dell'articolo 110 dello Statuto, non essendo state pubblicate né adottate le disposizioni generali per l'attuazione dell'articolo 45, n. 1, dello Statuto.
paragrafo 2
La Corte osserva che, per l'applicazione dell'articolo 45, non è necessaria alcuna disposizione di attuazione all'infuori di quelle contemplate nell'articolo 43, cui il primo implicitamente sì richiama. L'articolo 45 presuppone infatti la compilazione delle note di qualifica, le quali costituiscono uno degli elementi dell'esame comparativo del merito dei dipendenti promovibili.
paragrafo 3
È pacifico che le note periodiche contemplate nell'articolo 45, note da compilarsi secondo le modalità che ciascuna istituzione deve fissare con norme generali d'attuazione ai sensi dell'articolo 110, non esistevano nel momento in cui le decisioni impugnate sono state adottate. Per quanto spiacevole possa apparire il ritardo nell'applicare in questo campo l'articolo 110, non si deve perdere di vista il fatto che, tenuto conto della data di pubblicazione e di entrata in vigore dello Statuto, a quell'epoca nessuna istituzione aveva ancora potuto emanare le disposizioni generali d'attuazione di cui si lamenta la mancanza.
paragrafo 4
Lo Statuto fu pubblicato il 14 giugno 1962 ed entrò in vigore con effetto retroattivo solo al 1o gennaio 1962 : vi è quindi motivo di ritenere che nel momento in cui furono adottate le decisioni impugnate le istituzioni della Comunità si trovavano ancora, per quanto riguarda l'applicazione dello Statuto, nella fase iniziale. Più precisamente, il fatto che in quel momento la Commissione non avesse ancora emanato norme generali atte a consentire la compilazione delle note contemplate nell'articolo 43 non può essere considerato di una gravità tale da rendere illegittime le decisioni impugnate.
paragrafo 5
D'altro lato, l'articolo 43 prescrive che le note di qualifica siano compilate almeno ogni due anni; nel momento in cui emise le decisioni impugnate, cioè l'8 e, rispettivamente, il 3 luglio 1963, la Commissione non poteva quindi violare questa prescrizione.
paragrafo 6
L'articolo 45 ha dovuto perciò essere applicato prima che fossero emanate le prescritte disposizioni generali d'attuazione. In vista delle esigenze del servizio e tenuto conto della data in cui le decisioni impugnate sono state adottate, questo modo di procedere non può essere ritenuto illegittimo. La prima censura è quindi infondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Censure comuni ai due ricorsi › 2. SULLA SECONDA CENSURA
paragrafo 1
Il ricorrente assume che le decisioni impugnate violano l'articolo 5 u.p. dello Statuto, giacché i relativi avvisi di posto vacante non sono stati preceduti dalla descrizione delle funzioni ai sensi di detto articolo.
paragrafo 2
Questa censura verte sui vizi degli avvisi relativi ai posti vacanti cui si è provveduto con le decisioni impugnate, e al tempo stesso sulla generica inerzia della Commissione nel descrivere le funzioni e le attribuzioni di tutti gli impieghi dei suoi uffici. Gli asseriti vizi degli avvisi di posto vacante consisterebbero nella mancanza di criteri chiaramente definiti, atti a consentire di pre-scegliere i dipendenti più idonei per occupare detti posti: questa doglianza s'identifica con la terza censura e appare quindi opportuno esaminarla insieme ad essa.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la generica inerzia della Commissione, in considerazione della complessità della descrizione dei vari impieghi, del tempo che essa richiede e tenuto conto della descrizione degli impieghi che effettivamente figura negli avvisi ed altresì dell'esigenza, nell'interesse del servizio, di provvedere ai posti di cui trattasi, vi è nella specie motivo di ritenere che sotto questo aspetto le decisioni impugnate sono legittime.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Censure comuni ai due ricorsi › 3. SULLA TERZA CENSURA
paragrafo 1
Il ricorrente fa carico alla Commissione di aver male applicato l'articolo 45, n. 1, primo comma, dello Statuto — non avendo essa determinato anticipatamente e in modo generale i criteri di scelta in caso di promozione — ed altresì gli articoli 27 e 45, in relazione all'articolo 43, i quali presupporrebbero un Sistema obiettivo pre-determinato, di cui i dipendenti dovrebbero avere anticipatamente conoscenza.
paragrafo 2
L'articolo 45 stabilisce che le promozioni vanno fatte esclusivamente a scelta, previo esame comparativo del merito dei promovibili e delle loro note di qualifica. L'autorità che ha il potere di nomina dispone in questo campo di un ampio potere di valutazione; questo presuppone una grande libertà di decisione e l'esame scrupuloso di fascicoli comparabili. Tale secondo elemento costituisce l'indispensabile garanzia che detti poteri vengano usati con piena cognizione di causa.
paragrafo 3
L'articolo 45 menziona quale elemento di valutazione le note contemplate nell'articolo 43, note la cui inesistenza nel momento in cui le impugnate decisioni sono state adottate non appare, per i motivi sopra indicati, sufficiente ad invalidare le decisioni stesse. Sarebbe d'altro lato eccessivo pretendere che l'Amministrazione compili delle note «ad hoc» destinate a sostituire, durante il periodo iniziale, quelle contemplate nell'articolo 43.
paragrafo 4
In mancanza delle note di qualifica, l'autorità che ha il potere di nomina ha il preciso obbligo di assicurarsi che i restanti elementi in base ai quali essa deve procedere all'esame comparativo del merito dei candidati siano il più possibile completi e obiettivi. Gli elementi sui quali la Commissione si è effettivamente basata nel-l'adottare le impugnate decisioni verranno esaminati con la quinta censura. Quanto al resto, la presente censura è infondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Censure comuni ai due ricorsi › 4. SULLA QUARTA CENSURA
paragrafo 1
Il ricorrente denunzia l'assenza di motivazione della decisione impugnata.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 25 dello Statuto, le decisioni individuali adottate in applicazione dello Statuto stesso devono essere immediatamente comunicate per iscritto all'interessato e quelle adottate a carico di un dipendente devono essere motivate. Sotto questo aspetto, si deve rilevare che non vi era bisogno di motivare le decisioni impugnate nei confronti del rispettivo destinatario, cioè del candidato prescelto: esse infatti non lo ledono.
paragrafo 3
Per quanto riguarda i restanti candidati, si deve ritenere che l'autorità che ha il potere di nomina dispone, nella sua scelta, di una grande libertà di valutazione; quest'ultima non verte soltanto sulla capacità e sul rendimento, cioè sul valore professionale dei candidati, ma anche sulla loro condotta in servizio, cioè sul comportamento, sul carattere e sulla personalità complessiva. Per la loro stessa natura tutti questi elementi mal si prestano a figurare in una motivazione, la quale d'altronde rischierebbe di danneggiare i candidati non prescelti. Anche questa censura va pertanto disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › B — Nel merito › Censure comuni ai due ricorsi › 5. SULLA QUINTA CENSURA
paragrafo 1
Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni impugnate assumendo che la Commissione, autorità che ha il potere di nomina, le avrebbe adottate senza procedere ad un valido esame comparativo del merito di tutti i candidati e in ispecie del merito del ricorrente. La Commissione avrebbe quindi trascurato le garanzie che l'articolo 45 dello Statuto fornisce ai dipendenti promovibili, garanzie che costituirebbero la contropartita degli' estesissimi poteri di cui la Commissione dispone in questa materia.
paragrafo 2
È pacifico che ai due posti per i quali il ricorrente si era presentato candidato si doveva provvedere mediante promozione e, pertanto, in esito all'esame comparativo del merito dei candidati. Là Commissione, per quanto esteso sia il suo potere di valutazione, deve procedere a detto esame ponendo tutti i candidati su un piede di parità e basandosi su fonti d'informazione e su dati comparabili. Appare opportuno controllare se dette condizioni siano state soddisfatte in ciascuna delle due fattispecie in esame.
paragrafo 3
Per quanto ha tratto alla causa 94-63, la decisione impugnata è stata deliberata per iscritto, secondo il procedimento contemplato nell'articolo 11 del regolamento interno della Commissione, del 9 gennaio 1963 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1963, pag. 181 e segg.). In conformità al citato articolo, il 2 luglio 1963 il segretario esecutivo comunicava per iscritto a tutti i membri della Commissione il testo di una comunicazione del loro Presidente, dal titolo «Promozione del sig. Edoardo Volpi». In detta comunicazione, il Presidente della Commissione dichiarava : «Dopo un esame approfondito delle candidature e un colloquio con gli interessati, il Direttore generale dell'amministrazione è giunto alla conclusione alla quale io mi associo, d'accordo coi membri della Riunione dei presidenti, che il sig. Volpi è il candidato più idoneo a coprire il posto di cui trattasi».
paragrafo 4
Dopo un'esposizione della carriera e delle qualifiche del sig. Volpi, la comunicazione terminava con la seguente proposta :
paragrafo 5
«Di conseguenza, d'accordo con la Riunione dei presidenti, propongo ai signori membri della Commissione di adottare la seguente decisione :
La Commissione, dopo aver proceduto all'esame comparativo del merito dei candidati decide di assegnare al sig. Edoardo Volpi il posto di assistente del Direttore generale dell'amministrazione dichiarato vacante con avviso n. 546. Detto dipendente è promosso al grado A/4 con effetto dal 1o aprile 1963.»
paragrafo 6
A detta comunicazione erano allegati l'avviso di posto vacante n. 546 e gli atti di candidatura, contenenti i dati forniti dai candidati circa il loro grado d'istruzione, i precedenti impieghi, ivi compresi quelli ricoperti presso la Comunità, le conoscenze linguistiche, la pratica della dattilografìa e stenografìa, e le loro eventuali osservazioni. La predetta comunicazione in data 2 luglio precisava che, se entro le ore 18 dell'8 luglio il segretario esecutivo non avesse ricevuto alcuna contraria dichiarazione si sarebbe ritenuta approvata la proposta del presidente.
paragrafo 7
Nel verbale della 236a riunione della Commissione, tenutasi il 17 luglio 1963, è detto :
paragrafo 8
«Il segretario esecutivo constata che, entro i termini rispettivamente fissati, non è stata formulata alcuna osservazione o riserva circa le proposte che la Commissione avrebbe dovuto approvare mediante procedimento scritto.
La Commissione ha quindi adottato le seguenti decisioni …
…
La Commissione, dopo aver proceduto all' esame comparativo del merito dei candidati, decide di assegnare al sig. Edoardo Volpi il posto di assistente del Direttore generale dell'amministrazione dichiarato vacante con avviso n. 546. Detto funzionario è promosso al grado A/4 con effetto dal 1o aprile 1963».
paragrafo 9
Dai fatti sin qui menzionati emerge che i membri della Commissione hanno avuto a loro disposizione, come unici elementi per l'esame comparativo del merito dei candidati, la comunicazione del loro presidente e gli atti di candidatura. La proposta del presidente di promuovere il sig.. Volpi non faceva nemmeno cenno di eventuali meriti di altri candidati. Gli atti di candidatura presentati dagli stessi candidati, senza alcuna verifica o controllo dei competenti uffici della Commissione, sono documenti di natura essenzialmente soggettiva, il cui tenore e contenuto vanno valutati con cautela in una materia che esige l'esame più obiettivo possibile del merito dei candidati.
paragrafo 10
L'osservanza di questo principio ha particolare importanza nei casi in cui la Commissione deliberi mediante procedimento scritto, quindi senza dibattito, e senza poter tener conto delle note di qualifica dei candidati. La Commissione non ha dedotto né offerto di provare di aver completato i dati a sua disposizione attingendo ai fascicoli personali dei candidati. Ne consegue che gli elementi in base ai quali la Commissione ha adottato la sua decisione erano insufficienti.
paragrafo 11
Per quanto ha tratto alla causa 93-63, la decisione impugnata è stata deliberata dalla Commissione, secondo il procedimento normale, nel corso della 234a riunione che ha avuto luogo il 3 luglio 1963.
paragrafo 12
Il 1o luglio, ai membri della Commissione veniva comunicata una proposta del loro Presidente, dal titolo «Trasferimento e promozione del Sig. Dieter Rogalla». Nella proposta era detto :
paragrafo 13
«Tutti i candidati sono stati ricevuti dal Direttore generale dell'amministrazione. Su proposta di questo e dopo esame approfondito, sono giunto alla convinzione che il sig. Dieter Rogalla, addetto alla Direzione generale del mercato interno, è il candidato più idoneo».
paragrafo 14
Dopo un'esposizione della carriera e delle qualifiche del sig. Rogalla, si dichiarava nella proposta che «le considerazioni relative ai restanti candidati sarebbero state comunicate verbalmente alla Commissione», unitamente al parere dei membri della Riunione dei presidenti, e terminava come segue :
paragrafo 15
«In breve, propongo alla Commissione di adottare la seguente decisione: La Commissione, dopo aver proceduto all'esame comparativo del merito dei candidati, ha deciso di assegnare al sig. Dieter Rogalla il posto A/4 dichiarato vacante presso la divisione IX-A-3 (divisione “Amministrazione del personale” presso la Direzione del personale — Direzione generale dell'Amministrazione) con avviso n. 515. Detto dipendente è trasferito alla divisione IX-A-3 con effetto dal 1o giugno 1963 e promosso al grado A/4 con effetto dal 1o novembre 1963».
paragrafo 16
In corso di causa la convenuta ha sostenuto che alla proposta del Presidente della Commissione erano allegati i vari atti di candidatura. Nel verbale della riunione della Commissione tenuta il 3 luglio 1963 è detto :
paragrafo 17
«Alla Commissione vengono sottoposte le candidature presentate da vari suoi dipendenti per il posto vacante di grado A/4 presso la divisione “Amministrazione del personale” (Direzione del personale, Direzione generale dell'amministrazione) in seguito alla dichiarazione che è vacante il posto stesso (doc. PERS/I/63).
La Commissione esamina la proposta del Presidente … di assegnare detto posto al sig. Dieter Rogalla, attualmente addetto, col grado A/5, alla Direzione generale del mercato interno.
Dopo aver proceduto all'esame comparativo del merito dei candidati, la Commissione ha assegnato al sig. Dieter Rogalla il posto di grado A/4 presso la divisione “Amministrazione del personale” della Direzione del personale. Il sig. Rogalla è quindi trasferito a detto posto, con effetto dal 1o giugno 1963, e promosso al grado A/4 con effetto dal 1o novembre 1963».
paragrafo 18
Da detto verbale non risulta che ai membri della Commissione sia stata data comunicazione verbale delle «considerazioni relative ai restanti candidati». Nulla indica, né del resto la convenuta assume, che la Commissione abbia completato i dati a sua disposizione attingendo ai fascicoli personali dei candidati. Stando così le cose, gli elementi in base ai quali la decisione impugnata è stata adottata vanno ritenuti insufficienti.
paragrafo 19
Dalle considerazioni che precedono discende che i due provvedimenti impugnati vanno annullati per violazione dell'articolo 45, § 1, primo comma, dello Statuto del personale della C.E.E., senza che sia necessario esaminare i restanti motivi dedotti a sostegno di ciascun ricorso né, più precisamente, constatare, nella causa 96-63, che la promozione impugnata è stata decisa in violazione dell'articolo 45, § 1, dello Statuto, posto che, al momento della promozione, il candidato promosso non aveva maturato la prescritta anzianità di grado.
SENTENZA › LE SPESE
paragrafo 1
Le conclusioni principali del ricorrente sono state accolte. A norma dell'articolo 69, § 2, del Regolamento di procedura, la convenuta va condannata alle spese.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le deduzioni orali delle parti;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e in ispecie gli articoli 173 e 179;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;
Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea e in ispecie gli articoli 5, 25, 27, 43, 45, 90, 91 e 110;
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o È annullata la decisione dell'8 luglio 1963 con cui la Commissione della Comunità Economica Europea ha nominato il sig. Edoardo Volpi al posto di assistente presso la Direzione generale dell'amministrazione, dichiarato vacante con avviso n. 546.
2o È annullata la decisione del 3 luglio 1963 con cui la Commissione della Comunità Economica Europea ha nominato il sig. Dieter Rogalla al posto di Amministratore principale presso la Direzione generale dell'amministrazione, dichiarato vacante con avviso n. 515.
3o Le spese del giudizio sono poste a carico della Commissione della Comunità Economica Europea.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.
Hammes
Rossi
Lecourt
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.
Il Cancelliere
A. Van houtte
Il Presidente della Seconda Sezione
CH. L. hammes