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Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 02/10/1975 (Rv. 377213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSOGGETTABILITA ALLA REVOCATORIA.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSOGGETTABILITA ALLA REVOCATORIA.*

I pagamenti dei contributi previdenziali eseguiti a favore degli istituti assicurativi dal datore di lavoro (che e l'unico soggetto passivo della relativa obbligazione, per l'intero ammontare a norma dell'art 8 del DPR n 818 del 1957), sono soggetti, concorrendone i presupposti, a revocatoria fallimentare, in quanto la legge, considerando i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili come Atti autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa, non consente di distinguere i pagamenti che costituiscano adempimento di obbligazioni di natura pubblicistica nascenti da particolari norme di legge, che sono anch'essi compresi tra gli Atti pregiudizievoli della par condicio creditorum. (Conf 1803/74, mass n 369994).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)