Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 21 del 1970
Massime (1)
Massima n. 4867
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ordinanza del giudice a quo
- Indicazione della disposizione impugnata
- Mancanza
- Configurabilità di un errore materiale
- Esclusione
- Profilo del contrasto con il precetto costituzionale invocato (nel caso, art. 48 Cost.)
- Mancata precisazione
- Inammissibilità della questione
- Fattispecie
- Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1, n. 3, in materia di elettorato attivo e di revisione delle liste elettorali. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Leggi la massima
Qualora nella ordinanza promotrice del giudizio di legittimità costituzionale, si impugni una disposizione, così come indicata, inesistente, e non sia in altro modo possibile, non essendo fra l'altro configurabile un errore materiale, individuarla, e neppure sia precisato il profilo sotto il quale si dovrebbe considerare il denunciato contrasto fra la disposizione stessa e la norma costituzionale invocata, la questione sollevata va senz'altro dichiarata inammissibile. (Nella specie la questione era stata formulata, dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, nei confronti dello "art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", sull'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, - nella quale un art. 1 n. 3 non figura - in seguito alla cancellazione dalle locali liste elettorali, per non chiarite ragioni, di alcuni cittadini).
Norme impugnate
- art. 1, n. 3) legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Parametri
- art. 48 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia sui ricorsi di Tronci David ed altri, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La commissione elettorale mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza considera quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1 n. 3 della legge predetta e l'art. 48 della Costituzione.
Comparso in giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non esiste, che le commissioni elettorali mandamentali non sono organi giurisdizionali, che la motivazione dell'ordinanza è insufficiente, che, se la commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della Costituzione ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei casi di incapacità civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi ha provveduto.
All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentanze della Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi è le conclusioni prospettate nell'atto d'intervento.
:
L'ordinanza non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.
Vi manca l'indicazione della disposizione impugnata, perché non esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; né si può discorrere di errore materiale, nel senso che l'ordinanza si intendeva riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto che dei nominati Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la commissione non dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era stata disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale sia il profilo sotto il quale andava considerato quello che la commissione giudica un quanto meno opinabile contrasto fra la norma denunciata e la norma costituzionale invocata; specie perché questa fa riferimento a tre distinte categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili in concreto, e ciascuna valutabile sotto prospettive diverse.
Restano assorbite tutte le altre ragioni proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, compresa quella concernente l'assunto che la commissione elettorale non sia organo giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento all'art. 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE - CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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