Sez. 2 - , Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 (Rv. 661929 - 01)
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE | Diritto di accedere o di passare nel fondo del vicino - Applicabilità ai rapporti condominiali - Condizioni – Fattispecie.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE
Il proprietario di un appartamento, in base all'art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) - a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione "propter rem" - solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. (La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto insussistente il diritto di accesso finalizzato alla riparazione di un bene - una canna fumaria - la cui proprietà, o comproprietà, in capo alla società che aveva agito in giudizio era stata esclusa).
Cod. Civ. art. 843
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)