diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 27/01/1993 (Rv. 480497 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Soggetti passivi - Solidarietà | Immobili destinati a stabilimento - Acquisto - Agevolazione tributaria ex art. 1 legge Regione Sicilia n. 6 del 1969 e 109 T.U. n. 1523 del 1967 - Decadenza - Imposta di registro (principale, suppletiva o complementare) - Applicabilità a tutte le parti contraenti - Decadenza agevolazione - Addebitabilità ad uno solo dei contraenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480497-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Soggetti passivi - Solidarietà

In materia di imposta di registro dovuta - per atto registrato sotto il regime del d.P.R. 30 dicembre 1923 n. 3269 - a seguito della decadenza dall'agevolazione tributaria prevista per l'acquisto di immobili destinati a stabilimento dal disposto degli artt. 1 Legge Regione Sicilia 4 aprile 1969 n. 6 e 109 T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, trova applicazione, anche se la decadenza sia addebitabile ad uno solo dei contraenti, l'art. 93 dello stesso d.P.R. n. 3269 del 1923, in base al quale (indipendentemente dalla natura principale, suppletiva o complementare dell'imposta) sono solidamente tenute al pagamento tutte le parti contraenti, dovendo applicarsi il regime tributario vigente all'atto della registrazione, e così resta esclusa la limitazione al principio della solidarietà introdotta dall'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, ancorché riprodotto dall'art. 57, quarto comma, dal vigente T.U. disposto con il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, (che deroga alla solidarietà per la sola imposta complementare se questa è dovuta per fatto imputabile ad uno soltanto dei contraenti), non potendo operare la retroattività prevista, per le disposizioni più favorevoli, dalla norma transitoria dell'art. 79 del detto d.P.R. n. 131 del 1986 anche nei confronti delle disposizioni anteriori alla pregressa disciplina del d.P.R. n. 634 del 1972 (anche essa non retroattiva).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/04/1969 num. 6 art. 1, Testo Unico 30/06/1967 num. 1523 art. 109 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)