Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 06/03/2000 (Rv. 534601 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Eccezione di decadenza respinta dal giudice di merito - Denuncia in cassazione di violazione di legge - Vizio non incidente sulla validità della sentenza impugnata in cassazione - Difetto di interesse - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione con il quale si denunzi l'omesso accoglimento di una eccezione di decadenza da parte del giudice di primo grado, la quale non abbia inciso sulla validità della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo col quale, in materia elettorale, si lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza e tardiva costituzione dei resistenti ai sensi dell'articolo 82 d.P.R. n. 570 del 1960, sul presupposto che la sentenza di secondo grado non era fondata su domande, eccezioni o altre attività processuali irritualmente svolte dai resistenti in primo grado, ove la decadenza si sarebbe verificata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)