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Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 22/11/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162544 - 01

STUPEFACENTI - ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DI EROINA - EFFETTI - CONSEGUENZE DI ORDINE GIURIDICO.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162544-01

STUPEFACENTI - ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DI EROINA - EFFETTI - CONSEGUENZE DI ORDINE GIURIDICO.*

L'eroina esercita una devastante Azione distruttrice sui sentimenti e sulla volontà di chi ne abusa, sì da distogliere, deviare ed alterare i primi, subordinati all'esclusivo interesse di comunque assicurarsi la droga, e da esaltare il dinamismo della volontà nella prevalente direzione di quell'interesse da incondizionatamente soddisfare, determinando, sotto il profilo giuridico, una condizione di inferiorità psichica. Il precario, apparente ed innaturale equilibrio scandito dalle periodiche assunzioni di droga - il ritmo delle quali è proporzionale al grado di assuefazione alla stessa - si labilizza col fatale esaurirsi degli effetti della dose di sostegno, sino a risolversi nella cosiddetta crisi di astinenza, che è condizione propriamente patologica, configurante un autentico vizio di mente. (V mass n 158283).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 519 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)