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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23679 del 10/10/2017 (Rv. 646044 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646044-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)