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Sez. L, Sentenza n. 16022 del 11/07/2014 (Rv. 632318 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Pensionati degli enti creditizi privatizzati - Regime perequativo delle pensioni - "Clausola-oro" - Soppressione per effetto dell'art. 1 del d.l. n. 942 del 1977 - Reviviscenza ad opera della disciplina della legge n. 218 del 1990 e del d.lgs. n. 357 del 1990 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632318-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

L'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. in legge 27 febbraio 1978, n. 41, ha definitivamente abolito, per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico, poi privatizzati, che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, il regime perequativo delle pensioni basato sull'"aggancio al pari grado in servizio" (cosiddetto "clausola-oro"), sicché, su tale assetto normativo, non hanno spiegato alcuna efficacia la legge 30 luglio 1990, n. 218 e il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, di privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, in quanto la disposizione con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, ha riguardato solo i regimi particolari all'epoca ancora in vigore - e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi - ma non quelli ormai soppressi.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)