Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.
Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".
Art. 2
1. L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.
Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente.
La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;
B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purche' il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;
C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purche' il conducente sia gia' abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;
F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita'.
I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.
I mutilati e minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.
La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.
Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente.
I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.
Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni,
comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.
La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.
Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.
Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia e' soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000.
Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.
La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".
Art. 3
1. All'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"L'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:
a) dei mutilati minorati fisici;
b) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto e dall'ufficio provinciale della MCTC.
Avverso il giudizio della commissione medico provinciale e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato.
Di tale parere il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91".
3. Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:
a) i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;
b) le modalita' di rilascio e i modelli dei certificati medici;
c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
d) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche provinciali".
Art. 4
1. L'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. - Per guidare macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria B.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita', che possono essere guidati con la patente di categoria F.
Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80".
Art. 5
1. All'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il quinto e l'ottavo comma sono abrogati.
3. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000".
Art. 6
1. All'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni".
3. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni".
4. Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma".
Art. 7
1. L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: Art. 124. - Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose. - Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli. Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:
a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;
b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali.
Chiunque viola la disposizione del precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento ad una somma da lire 15.000 a lire 50.000".
Art. 8
1. L'articolo 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 127. - I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) numero 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.
Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.
Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.
Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/1969 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita' al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC, il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi".
E' conseguentemente abrogato l'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Art. 9
1. La tariffa di cui alla tabella I (conducenti di veicoli a motore) punto 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si applica anche per l'esame relativo al conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Il punto 2 della suddetta tabella e' cosi' modificato:
"Esame per le altre patenti di guida e per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 89)".
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distinzione fra patenti ad uso pubblico e privato per la guida di veicoli a motore e' soppressa.
Ogni qualvolta, nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e' usata la dizione "Patente di guida ad uso pubblico", essa deve intendersi come "certificato di abilitazione professionale".
Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 10
1. Gli articoli 5, 7 e 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, non si applicano al personale viaggiante adibito al trasporto di persone in servizio di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.
Art. 11
1. Le somme indicate nell'articolo 138, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi.
2. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla
meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa.
3. Analoga elevazione e' stabilita per le medesime sanzioni pecuniarie
depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317.
4. Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000.
5. In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme e' indicata in lire 10.000 e la massima in non meno di lire 40.000, la sanzione pecuniaria minima e' elevata a lire 15.000.
Art. 12
1. Il termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 141, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, entro il quale debbono essere notificati al trasgressore gli estremi dell'accertamento dell'infrazione non contestata immediatamente, e' elevato a giorni 90.
2. Analoga elevazione e' stabilita per il termine previsto dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 13 Disposizioni transitorie per la disciplina delle patenti di guida
1. Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida e' richiesto, ai sensi dell'articolo 80, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il certificato di abilitazione professionale e che siano gia' in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalita' di esami o particolari accertamenti, le modalita' sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, decimo comma, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
2. Con lo stesso o con altro decreto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati.
3. I titolari di patente della categoria A e i titolari di patenti delle categorie B, C, D, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i 21 anni, possono, fino ad un anno dopo la suddetta data, guidare, rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'articolo 80, comma settimo, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, senza essere sottoposti all'accertamento di cui all'articolo 81, terzo comma, lettera b).
4. L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per i motoveicoli gia' immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data e' effettuato in base alla cilindrata indicata nella carta di circolazione.
5. L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per le autovetture e gli autoveicoli gia' immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data e' effettuato in base al quoziente fra la potenza massima e il peso complessivo indicati nella carta di circolazione.
6. I valori limite indicati negli articoli 79 e 80 sono sostituiti dal quoziente 100 CV/tonn., calcolato in base al criterio di cui al precedente comma.
7. Le patenti di categoria A, B, C, D, E, F, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge.
8. Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validita' di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.
Art. 14
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - TAVIANI
- MORO - ZAGARI -
- COLOMBO - LAURICELLA
- BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI