diritto.io

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo in vigore al

Art. 130

1. Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  1. a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

  2. b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Art. 131

1. Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di
lire ducecento.

2. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero.

3. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario.

4. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni.

Art. 132-bis

1. Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire mille. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione.

Art. 133

1. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento.

2. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

3. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Art. 134

1. Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte.

3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' un chilometro si considera compiuto quando ne siano stati percorsi piu' di duecento metri.

Art. 135

1. L'ufficiale giudiziario che procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

2. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e' limitata soltanto alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita' sono prenotate a debito.

Art. 136

1. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'.

2. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.

3. La richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente, anche in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale; ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.

4. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata.

5. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennita'.

Art. 137

1. I diritti e l'indennita' di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonche' le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'Erario.

2. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

Art. 138

1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonche' il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N.546.

3. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennita' di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali.

4. Di ciascun versamento con tutte le suddette indicazioni gli uffici del registro danno avviso ai capi d'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nei registro cronologico.

5. In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme recuperate e' attribuito per meta' ai diritti e per meta' alla, indennita' di trasferta.

Art. 139

1. La percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili e penali e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni.

2. La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi e' liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l'ufficio del registro.

3. Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresi', la percentuale sulle somme introitate dall'Erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l'ammontare complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 140

1. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.

2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

Sezione II. Anticipazioni e depositi

Art. 141

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta relativi agli atti richiesti.

2. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art.

3. 116 e rilasciare ricevuta alla parte.

4. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

Art. 142

1. Le spese relative alle comunicazioni che, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, devono avere luogo a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario.

2. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti allo ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti private devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Art. 143

1. Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

2. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

3. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.

Art. 144

1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 145

1. L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 154, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve nei primi cinque giorni di ogni mese depositare, in apposito conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

2. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 141, la parte con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

3. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio.

4. Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.

Sezione III. Amministrazione e ripartizione dei proventi

Art. 146

1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dallo ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporne il deposito in conto corrente postale o bancario.

Art. 147

1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

2. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2.

3. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.

4. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.

Sezione IV. Indennita' integrativa

Art. 148

1. All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della, prima classe di stipendioe del corrispondente assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'erario, un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.6

2. Tale importo e' progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio e del corrispondente assegno perequativo delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianita' di servizio, senza demerito: segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di
servizio;

3. segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di
servizio;

4. segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo
quindici anni di servizio;

5. segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo
venti anni di servizio;

6. segretario capo, dopo trenta anni di servizio.6

7. L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima e' disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.

8. Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle
classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

9. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato
dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali
giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento
economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero.

Art. 149

1. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.

2. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.

4. Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

Art. 150

1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.

2. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.