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Sez. 1, Sentenza n. 589 del 01/03/1985 Cc. (dep. 18/04/1985) Rv. 168735 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI PER LA APPLICABILITÀ DELLA MISURA ALTERNATIVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168735-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI PER LA APPLICABILITÀ DELLA MISURA ALTERNATIVA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

La misura alternativa degli arresti domiciliari, introdotta dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982 n. 532 va disposta in favore dell'imputato che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi e postula la valutazione da parte del giudice di merito di altre decisive condizioni e cioè: la pericolosità sociale dello imputato in relazione alle esigenze di tutela della collettività, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga. Ora m'accertamento di siffatte condizioni è rimesso alla discrezionale valutazione dei giudici di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, sottrae al Sindacato di legittimità il quale, come è noto, è limitato solamente al controllo dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle condizioni o dei criteri stabiliti dalla legge per la concessione o il diniego di tale misura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)