Sez. 1, Sentenza n. 8821 del 19/05/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160840 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - MODALITÀ - ESTREMI.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - MODALITÀ - ESTREMI.*
In tema di reati riguardanti le sostanze stupefacenti il termine "modico" deve essere inteso in senso restrittivo e cioè in relazione all'intero quantitativo di droga, importato, detenuto o spacciato, dal soggetto e non già rapportato ai bisogni di una pluralità di destinatari. (fattispecie in ordine alla droga rinvenuta in una "comune"). (V mass n 157803).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)