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Sez. 1, Sentenza n. 3095 del 27/05/1998 Cc. (dep. 08/07/1998) Rv. 211019 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - CONCORSO CON MISURE DI SICUREZZA | Concorso di misure di sicurezza detentive o della libertà vigilata con la sorveglianza speciale di p.s. - Possibilità - Esecuzione simultanea - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211019-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - CONCORSO CON MISURE DI SICUREZZA

L'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, regolando l'ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne vieta l'esecuzione contemporanea e attribuisce la prevalenza alla misura di sicurezza, escludendo perciò l'esecuzione della sorveglianza speciale, al fine di evitare la duplicazione di misure fondate sui medesimi presupposti e tendenti al medesimo obiettivo dell'eliminazione della pericolosità sociale. Tuttavia il suo ambito di applicazione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure, e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo; da essa, pertanto, non può trarsi un principio di carattere generale, secondo il quale sarebbe sempre vietata l'applicazione, nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva. Al contrario, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso che l'interpretazione da essa fornita della norma leda il principio costituzionale di eguaglianza, in danno dei soggetti nei cui confronti le misure sono eseguite in tempi successivi rispetto a coloro nei cui confronti, essendosi già iniziata l'esecuzione della misura di sicurezza, non si fa luogo all'applicazione della sorveglianza speciale: e ciò perché le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata non hanno una durata rigidamente predefinita, nel senso che la loro esecuzione non può cessare se non viene previamente accertata la cessazione della pericolosità sociale; sicché appare logica la previsione dell'inapplicabilità della sorveglianza speciale durante l'esecuzione della misura di sicurezza).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)