Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 04/08/1977 (Rv. 387083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PER LA PROVA DEL DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PER LA PROVA DEL DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di Cassazione non e consentito produrre documenti nuovi onde dimostrare il difetto di integrita del contraddittorio verificatosi in Sede di merito, per cui l'accertamento in ordine a tale difetto - che puo farsi di ufficio ove la questione non risulti specificamente gia decisa con giudicato - puo dalla Corte essere operato esclusivamente alla stregua dei documenti gia prodotti in Sede di merito. Infatti, l'art 372 cod proc civ, nel consentire la produzione di documenti nuovi in Sede di Cassazione, limita tale produzione alle ipotesi in cui essi tendano a dimostrare la ammissibilita o l'inammissibilita del ricorso ovvero la nullita della sentenza impugnata e non la consentono, quindi, in relazione alla ipotesi in cui si voglia dimostrare la nullita del procedimento, ipotesi che, come emerge chiaramente dal testo dell'art 360 n 4 cod proc civ, da luogo a fattispecie ben distinta da quella della nullita della sentenza in se, anche se, ovviamente, la nullita del procedimento comporta la nullita della sentenza che costituisce l'atto finale di esso. (V 4194/76, mass n 382867; (V 2946/76, mass n 381704).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)