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Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 16/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 207653 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Presupposti - Medesimo fatto - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207653-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE

In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. Ne consegue che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione dell'identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie - nella quale la S.C. ha ritenuto insussistente il conflitto - relativa a procedimenti, peraltro pendenti in diverse fasi, aventi ad oggetto l'uno il reato di cui agli artt. 2621 e 2640 cod. civ. per falsificazione di bilanci di esercizio di una società commerciale, l'altro il reato di fraudolenta falsificazione del bilancio consolidato della società controllante il gruppo al quale il bilancio stesso si riferiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)