Sez. 2, Sentenza n. 52007 del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268435 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Falsa attestazione della presenza continuativa in servizio - Retribuzione stabilita forfettariamente per l'intera giornata lavorativa - Percezione - Profitto ingiusto - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui il lavoratore - attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio - assicuri un orario ridotto e tuttavia percepisca per intero il compenso stabilito forfettariamente per la giornata lavorativa completa, in quanto l'assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)