Sez. 1 - , Ordinanza n. 18542 del 10/07/2019 (Rv. 655324 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori – Provvedimenti ex art. 336 c.c. - Affidatari – Legittimazione attiva – Esclusione- Ascolto del minore- Legittimazione attiva – Affidamento etero familiare- Sussistenza.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Gli affidatari di minori, ex art. 5, c.1, l. n. 184 del 1983 (affido eterofamiliare), così come sostituito dalla l. n. 173 del 2015, devono essere convocati a pena di nullità anche nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore oltre a poter rivolgere segnalazioni o richieste al Pubblico Ministero affinché attivi il procedimento de potestate ma non hanno la qualità di parti dal momento che il nuovo regime giuridico dell'affido non incide direttamente sulla norma (art. 336 c.c.) che individua i soggetti legittimati ad agire. Essi, tuttavia, sono legittimati a far valere la violazione degli artt. 315 bis e 336 bis c.p.c. per la mancata audizione del minore nel medesimo procedimento, in quanto tale censura attiene al diverso aspetto della proroga dell'affidamento eterofamiliare per cui hanno presentato richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)