Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3479 del 11/02/2011 (Rv. 616626 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Fatti successivi alla dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta estinzione delle passività - Rilevanza ai fini della revoca del fallimento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne consegue che l'estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)