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Sez. L, Sentenza n. 1127 del 15/02/1990 (Rv. 465362 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - MANCATA RICOMPRENSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465362-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - MANCATA RICOMPRENSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 17 LEGGE N. 889 DEL 1971 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 - per la quale la retribuzione pensionabile agli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per il lavoro prestato, ancorché in modo fisso e continuativo, oltre l'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva - non è in contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 cost., come già ritenuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1988, dichiarativa dell'infondatezza della relativa questione di costituzionalità. (V 449/90, mass n 464987; (V 339/85, mass n 438557).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)