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Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 25/06/1990 Cc. (dep. 25/10/1990) Rv. 185556 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - INAMMISSIBILITÀ DEL RIESAME PER MANCANZA DI INTERESSE - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185556-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - INAMMISSIBILITÀ DEL RIESAME PER MANCANZA DI INTERESSE - SUSSISTENZA - RAGIONI.*

L'istituto del riesame adempie alla funzione di assicurare un controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e sulla sfera degli interessi delle parti, e non è destinato ad incidere sulla fondatezza dell'accusa. La cessazione, per effetto di qualunque causa, dell'efficacia del provvedimento determina, quindi, l'impossibilità di ravvisare un qualsiasi interesse all'ablazione di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità dell'eventuale richiesta di riesame proposta. A diversa opinione non può indurre il richiamo alle norme sulla responsabilità civile del giudice, giacché la legge n. 117 del 1987 non riconosce ai provvedimenti interlocutori del tipo di quelli emessi dal cosiddetto tribunale della libertà in Sede di riesame, valore di titolo per la proposizione di domanda risarcitoria nei confronti del giudice il cui provvedimento pregiudizievole per la parte sia stato revocato o modificato. Egualmente non vale ad inficiare il principio suddetto l'osservazione che in tal modo sono destinati a rimanere privi di sanzione e di controllo i provvedimenti "temporanei" incidenti sulla libertà dei cittadini la cui scadenza ravvicinata non consente materialmente l'Esercizio del controllo, giacché la funzione di garanzia cui adempie il controllo affidato ai tribunali della libertà mira ad impedire il "protrarsi" di ingiustificate limitazioni della libertà, mentre l'eventuale illegittimità "in quanto tale" del provvedimento, indipendentemente cioè dalla sua efficacia "attuale", potrà formare oggetto di indagine in Sede e per finalità diversi da quelli del riesame. (V mass n 182100; (V mass n 180932; (V mass n 177761).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 n. 1, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)