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Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443-01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE | Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Omessa indicazione di attività espletate - Prova dello svolgimento - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671443-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).

Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)