diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3369 del 18/12/2012 Ud. (dep. 23/01/2013) Rv. 254780 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ | Valutazione del danno - Diminuzione del danno per fatti successivi al reato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254780-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ

Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)