Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 29/10/1971 (Rv. 354336 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - MANCATA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA - INADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - MANCATA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA - INADEMPIMENTO - INSUSSISTENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Poiche la risoluzione del contratto presuppone, ai sensi dell'art 1453 cod civ, l'inadempimento di un'obbligazione contrattualmente assunta o derivante dalla legge, la mancata prestazione della garanzia di cui all'art 1461 cod civ (richiesta al fine di evitare la sospensione della prestazione dovuta dalla controparte nel rapporto di appalto) non puo mai costituire inadempimento che possa, da solo, importare la risoluzione del contratto. La prestazione della garanzia di cui al citato art 1461 si configura infatti come un semplice Onere a carico di uno dei contraenti (per evitare la sospensione dell'esecuzione della controprestazione), dal cui mancato assolvimento deriva il limitato effetto di legittimare la detta sospensione da parte dell'altro contraente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)