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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 206 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:206
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15523

  • Camera di commercio
  • Componenti delle giunte
  • Prevista decadenza dalla carica al verificarsi di una causa di incompatibilità
  • Normativa ritenuta ingiustificatamente deteriore rispetto a quella stabilita per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali
  • Impugnazione di più norme, senza indicazione di quale di esse sia da ritenersi applicabile nel giudizio a quo
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Per costante giurisprudenza il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo una incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicché il giudice rimettente non può, come nel caso di specie, esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare, e sollevare la questione nei confronti di più norme senza stabilire con precisione quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo - (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, rd. 20 settembre 1934, n. 2011, e 22, secondo comma, l. 8 maggio 1924, n. 750, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 182/1984, 146/1985, 281/1988, 848/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché - ove sia ritenuto vigente - dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica; che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;
punto 2
Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio 1988, n. 848; 10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n. 182); che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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