Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 326 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10619
- Pena
- Sanzioni sostitutive
- Reati di competenza pretorile, pendenti davanti al tribunale perché commessi prima del 29 novembre 1984; reati contestati in forma aggravata, divenuti poi fattispecie semplice per esclusione dell'aggravante o per bilanciamento fra aggravanti e attenuanti
- Applicabilità di sanzioni sostitutive
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 ss., 77 in relazione all'art. 31 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, ultimo comma, l. 31 luglio 1984, n. 400).
- Cost., artt. 3, 24.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - per esserne stata già dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. (come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. n. 400 del 1984) denunziati - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale, solo perché commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti. - cfr. S. n. 268/1986.
Norme impugnate
- art. 31 codice di procedura penale del 1930
- art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689
- art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400
- art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perché commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti nuovi argomenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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