Sez. 3, Ordinanza n. 28912 del 11/11/2024 (Rv. 672581-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Domande di competenza del giudice ordinario e della sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo". (Fattispecie in tema di regolamento d'ufficio proposto, previa separazione delle domande, dalla sezione specializzata agraria nei cui confronti il tribunale ordinario, adito con domanda di usucapione immobiliare, aveva interamente declinato la competenza per essere i beni oggetto di affitto agrario).
Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)