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Sez. L, Sentenza n. 731 del 14/03/1974 (Rv. 368579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1964 E DEL 1966 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA CERAMICA - LICENZIAMENTO - CONCETTO DI 'RISSA NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTÒ - CRITERIO ERMENEUTICO. *
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1964 E DEL 1966 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA CERAMICA - LICENZIAMENTO - CONCETTO DI 'RISSA NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTÒ - CRITERIO ERMENEUTICO. *

Per accertare, nell'interpretazione del contratto, quale sia stata la comune intenzione delle parti, il giudice deve interpretare le varie clausole le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, nell'interpretazione dell'art 36 del contratto collettivo nazionale 27 luglio 1964 e del contratto collettivo nazionale 26 marzo 1966 per gli operai addetti all'industria ceramica, il giudice, al fine di determinare il concetto di 'rissa nell'interno dello stabilimentò, cui le parti si sono riferite ricollegando alla realizzazione della fattispecie la sanzione del licenziamento, deve considerare organicamente le varie Disposizioni che regolano la materia disciplinare ed in particolare quelle che collegano l'illecito disciplinare a fatti penalmente rilevanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 27/07/1964 num. 36, Contr. Coll. 26/03/1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)