Sez. 7, Ordinanza n. 10083 del 25/11/2016 Cc. (dep. 01/03/2017) Rv. 269210 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Violazione della normativa antinfortunistica - Prescrizioni dell'organo di vigilanza - Adempimento - Attenuante del c.d. ravvedimento attivo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO
Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ex art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può essere valutato ai fini della concessione dell'attenuante del c.d. ravvedimento attivo, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., per difetto del requisito della spontaneità del comportamento del datore di lavoro, pur efficacemente diretto ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato, ferma restando la possibilità di un suo apprezzamento sul piano del riconoscimento, in favore del medesimo, delle circostanze attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)