Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 - 04
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta per distrazione - Danno economico per i creditori - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in cui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall'intervento a tutela del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)