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Sez. 1, Ordinanza n. 1483 del 15/10/1974 Cc. (dep. 15/03/1975) Rv. 129536 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - RIGETTO IMPLICITO DELLA ISTANZA DI REVOCA DI MANDATO DI CATTURA - IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129536-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - RIGETTO IMPLICITO DELLA ISTANZA DI REVOCA DI MANDATO DI CATTURA - IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*

Per l'emissione di un mandato di cattura occorrono 'sufficienti indizì di colpevolezza, mentre per la ordinanza di rinvio a giudizio occorrono 'sufficienti provè, si che l'ordine di rinvio a giudizio comprende in se e supera comunque la situazione che rende necessaria o facoltativa l'emissione di un mandato di cattura, e, conseguentemente, la motivazione del primo provvedimento assorbe e supera quella del secondo. E pertanto inconcepibile contestare la esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza necessari alla emissione del mandato di cattura, dinanzi ad una ordinanza di rinvio dell'imputato a giudizio che ha necessariamente ritenuto la esistenza di sufficienti prove; per rimettere in discussione il primo punto, occorrerebbe porre in discussione il secondo e tutto cio urterebbe contro la assoluta inoppugnabilita dell'atto di rinvio a giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)